Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1253 del 21/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29439-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VASSALLO TERESA giusta rocura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto. n. 4207/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

RILEVATO

Che:

1. il cittadino nigeriano F.M. ha invocato il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria ovvero il permesso di soggiorno per motivi umanitari, riferendo di essere stato incaricato dal partito PDP di rubare l’urna elettorale durante le elezioni presidenziali del 28/03/2015, di essere stato perciò arrestato, di essere poi evaso dal carcere il 10/10/2015 e quindi tornato in Edo State, da dove però il 18/12/2015 era fuggito con la moglie, a causa delle insidie rivoltele dal patrigno, dirigendosi in Libia da un cugino per poi approdare in Italia il 01/09/2016);

2. il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego della competente Commissione territoriale di Vicenza, confermando la valutazione di scarsa credibilità della vicenda narrata – perchè generica e contraddittoria, anche all’esito della rinnovata audizione del ricorrente medesimo e della moglie – e ritenendo insussistenti i presupposti sia della protezione internazionale che di quella umanitaria, per l’assenza di profili di vulnerabilità e l’insufficienza degli elementi addotti (frequenza di corsi in italiano e tirocini formativi) a dimostrare l’avvenuta integrazione sociale;

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

5. il ricorso risulta improcedibile, per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, (cfr. Cass. 1295/2018, 19602/2017, 4753/2011), nonostante tale carenza fosse stata segnalata nella proposta ex art. 380-bis c.p.c.;

6. in ogni caso, il ricorso risulta altresì inammissibile sia per mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr. ex multis Cass. 17036/18 e Cass. 10072/18), sia per la genericità delle contestazioni veicolate con i motivi proposti (testualmente: “Violazione di legge quanto all’errato riconoscimento della protezione umanitaria, mancata valutazione del grado di inserimento sociale e lavorativo, mancata valutazione dell’elemento familiare (moglie sul territorio in richiesta di asilo politico), nonchè mancata considerazione degli elementi soggettivi, quale presupposto per il giudizio di vulnerabilità anche comparata”; “Difetto di motivazione quanto al profilo credibilità del ricorrente che non appare in alcun modo, smentita o minata”; “Difetto di motivazione quanto ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, riconoscimento dello status”), peraltro afferenti il merito senza rispettare i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Sez. U, 8053/2014; conf. ex multis Cass. 27415/2018);

7. l’assenza di difese della parte intimata esonera dalla statuizione sulle spese.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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