Valutazione delle prove, principio del libero convincimento, apprezzamento di merito, insindacabilità in sede di legittimità

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.12634 del 25/06/2020

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Valutazione delle prove, principio del libero convincimento, apprezzamento di merito, insindacabilità in sede di legittimità

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.
 

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1032/2015 proposto da:

V.V., C.I., L.B., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MARIA MATILDE BIDETTI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASAPOLLI, MICHELE AGOSTINI, ROBERTO MANCINI;

– ricorrenti –

contro

TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO HERNANDEZ e FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 288/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/07/2014 R.G.N. 37/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato FEDERICO HERNANDEZ.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza dell’8 luglio 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda, proposta da V.V., C.I. e L.B. nei confronti della Tempor Spa Agenzia per il lavoro (quale somministratore) e dell’INPS (quale utilizzatore), di condanna al pagamento di somme in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23, nella versione ante riforma operata dal D.Lgs. n. 24 del 2012, art. 7, secondo cui i dipendenti del somministratore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

2. A sostegno della decisione di rigetto la Corte ha considerato che “presupposto fattuale imprescindibile” affinchè potesse essere riconosciuto il diritto rivendicato fosse che “i dipendenti del somministratore di pari livello dell’utilizzatore avessero svolto anche le medesime mansioni di questi ultimi” e che “la parità in questione non potesse che riferirsi alle mansioni espletate in concreto”, la cui prova gravava sulle ricorrenti; ha rilevato che le lavoratrici si erano limitate ad allegare “di aver svolto le mansioni di addette all’acquisizione dei dati e al sistema di archiviazione”, senza illustrare “il contenuto specifico di dette mansioni, affidandosi a quello evocato e desumibile dalla semplice definizione delle stesse”; ha evidenziato che, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado, la Tempor aveva espressamente contestato l’identità delle mansioni svolte dalle ricorrenti con quelle espletate dal personale di eguale qualifica dell’Inps; ha aggiunto che, comunque, anche nel caso in cui l’onere probatorio in questione dovesse farsi ricadere sulle parti convenute, “le deduzioni in fatto di Inps e Tempor, circa l’inesistenza presso l’ente previdenziale di posizioni lavorative di livello B1, destinate esclusivamente all’acquisizione di dati e ai sistemi di archiviazione, trovano riscontro nel sistema di qualificazione previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’ente previdenziale”, corroborando l’assunto che “le attività compiute dal singolo operatore… sono molteplici” e non limitate alla mera acquisizione di dati e all’archiviazione, anche perchè l’oggetto del servizio appaltato dall’Inps riguardava proprio ed esclusivamente questa mansione parcellizzata e non tutte le mansioni proprie del dipendente.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso le soccombenti con 3 motivi, cui hanno resistito sia la società che l’Inps con distinti controricorsi. Le ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

1.1. Con il primo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione art. 2697 c.c., artt. 416 e 167 c.p.c.”.

Si critica la sentenza impugnata per avere, da un lato, ritenuto “non pacifico, a fronte della non contestazione in giudizio di primo grado, il fatto costitutivo della pretesa azionata, rappresentato dallo svolgimento da parte delle lavoratrici somministrate di mansioni pari a quelle svolte dal personale Inps con medesimo inquadramento” e, dall’altro, per avere “erroneamente valutato la contestazione della medesima circostanza di fatto proposta dall’Inps solo in grado di appello, senza disporre sul punto, se del caso, idonea attività istruttoria”.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione art. 115 c.p.c.”.

Ci si duole che i giudici non abbiano dato ingresso alle prove richieste dalle lavoratrici in ordine alle mansioni di addette all’acquisizione dei dati ed ai sistemi di archiviazione, oltre che sulla allegazione che svolgessero le medesime mansioni dei dipendenti Inps di pari inquadramento”.

1.3. Il terzo mezzo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23”.

Si afferma che “per escludere il diritto vantato dalle ricorrenti la Corte avrebbe dovuto, se del caso, effettuare una comparazione tra le mansioni svolte dalle stesse e quelle svolte dal personale Inps con pari inquadramento per escluderne l’equivalenza”

2. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per connessione, non meritano accoglimento.

Per essi vale in premessa rilevare che la sussistenza in concreto del presupposto di applicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23, circa la “parità di mansioni svolte” tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’utilizzatore attiene inevitabilmente ad una quaestio facti, rispetto alla quale conta l’apprezzamento effettuato dai giudici ai quali appartiene ogni valutazione di merito, preclusa invece in questa sede di legittimità.

Sicchè i motivi di ricorso, sebbene formulati facendo riferimento a pretese violazioni e false applicazioni di legge, anche processuale, che presupporrebbero una ricostruzione della vicenda storica come narrata nella sentenza impugnata, nella sostanza invece invocano inammissibilmente una diversa ricostruzione circa la questione centrale della “parità di mansioni”, postulando un sindacato di merito chiaramente inibito a questa Corte di legittimità, tanto più nel vigore dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

Il travalicamento nel giudizio di fatto è altresì comprovato dall’improprio riferimento in ricorso sia all’art. 2697 c.c. (nel primo motivo) sia all’art. 115 c.p.c. (nel secondo motivo).

Per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie le ricorrenti criticano eventualmente l’error in procedendo (diversamente denunciabile nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 4) in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel non aver ritenuto operante il principio di non contestazione rispetto a circostanze di fatto allegate nell’atto introduttivo.

Per il secondo aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

3. Il terzo motivo è inammissibilmente formulato perchè privo di specificità considerato che, in riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

Nella specie, ancora una volta, le istanti invece lamentano che non sarebbe stata effettuata una comparazione in fatto delle mansioni che assumono paritarie rispetto a quelle dei dipendenti dell’Inps, parità esclusa dalla Corte territoriale con argomenti che qui non possono essere sindacati.

4. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, in favore di entrambe le parti controricorrenti.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, in favore delle contro ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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