Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12684 del 25/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24671-2018 R.G. proposto da:

G.S.;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4212/04/2018 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che G.S. aveva notificato ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di condono L. n. 289 del 2002 ex art. 12 presentato dalla predetta contribuente per l’anno d’imposta 1992, aveva respinto l’appello del contribuente per difetto di specificità dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso della contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte del 27/08/2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi ad eccepire l’inammissibilità del ricorso perchè irregolarmente notificato e a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).

3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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