Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12687 del 25/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29796/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

Contro

R.D.D. (C.F.), in qualità di socio e legale rappresentante della SDF JOKER TEAM;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 569/18 depositata in data 15 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato diversi avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2003 – 2006 e 2013, emessi a seguito di una verifica nei confronti della Associazione Sportiva Dilettantistica Joker Team, che aveva qualificato la suddetta associazione come società di fatto; l’avviso di accertamento ravvisava a carico di terzi ( S.L.) reati D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ex artt. 2,8 e 10, per uso di fatture inesistenti e individuava il contribuente come altro socio di fatto.

La CTP di Lucca, previa riunione, ha accolto parzialmente i ricorsi relativi agli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e la CTR del Lazio, con sentenza in data 15 marzo 2018, ha rigettato sia l’appello del contribuente, sia l’appello dell’Ufficio, osservando, quanto all’appello dell’Ufficio, che non essendo il contribuente nè indagato, nè condannato, non è applicabile nei suoi confronti il raddoppio dei termini nei suoi confronti.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, l’intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, (TUIR), nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che il raddoppio dei termini per la notificazione dell’avviso di accertamento in presenza di fatti aventi rilevanza penale possa trovare applicazione soltanto nei confronti della persona fisica attinta dal procedimento penale.

2 – Appare preliminare al collegio osservare come la sentenza impugnata e l’avviso di accertamento abbiano ravvisato la sussistenza di una società di fatto, di cui l’altro socio della suddetta società di fatto, S.L., non è stato attinto dal processo.

3 – Al riguardo va ribadito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA relativo a società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass., Sez. V, 27 settembre 2018, n. 23261; Cass., Sez. V, 25 giugno 2014, n. 14387), non potendo la decisione conseguire il suo scopo ove non vengano coinvolti la società e tutti i suoi soci (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025).

4 – Va, pertanto, dichiarata la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, con rinvio al primo giudice.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTP di LUCCA per l’integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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