Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12688 del 25/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29813/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO ***** SPA (C.F. *****), in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 492/05/18 depositata in data 12 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento con recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative ai periodi di imposta 2009 e 2010, conseguenti ad alcune indagini bancarie disposte sui conti correnti della società e di terzi (soci della società e familiari dei soci);

che la CTP di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente in punto eccezione di nullità degli avvisi di accertamento L. 27 luglio 2000, n. 212 ex art. 12, comma 7, e la CTR della Toscana, con sentenza in data 12 marzo 2018, previa riassunzione del giudizio per intervenuta dichiarazione di fallimento della contribuente, nel ritenere tempestivo l’appello dell’Ufficio, lo ha rigettato, rilevando la nullità degli avvisi per essere gli stessi stati notificati senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, senza che sussistano ragioni di urgenza, sia in relazione all’IVA, sia in relazione alle altre imposte, dando una interpretazione costituzionalmente orientata del rispetto del contraddittorio preventivo. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che l’accertamento ha preso le mosse da indagini bancarie anche a carico di terzi, con violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, con limitazione del diritto di difesa “del soggetto effettivo della verifica”;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, l’intimato non si è costituito in giudizio;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che parte ricorrente ha comunicato l’avvenuta definizione della lite D.L. n. 119 del 2018 ex artt. 6 e 7, dando atto che parte contribuente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, per cui chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nulla per le spese in assenza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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