LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9429/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
T.M., TA.Ma. e FARMACIA S. GIOVANNI Dott. T.M. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1566/18/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 19/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero del credito d’imposta previsto per gli investimenti in aree svantaggiate ai sensi della L. n. 388 del 2000, ex art. 8, per l’anno d’imposta 2002, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da Ta.Ma. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, perchè tardivamente proposto. Al riguardo sosteneva:
a) che, a seguito di rinvio operato da questa Corte con la sentenza n. 23763 del 2013 (che aveva annullato l’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio con i litisconsorti necessari, la s.n.c. e l’altro socio, in epigrafe indicati e rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Napoli), la causa in primo grado iniziava con l’ordinanza del 16/03/2015 con cui la CTP ordinava al ricorrente T.M. di integrare il contraddittorio nei confronti della parti pretermesse ma anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate;
b) che il 18/05/2015 il ricorrente aveva notificato all’Agenzia delle entrate un “nuovo ricorso”;
c) che, pertanto, nel caso di specie il termine di impugnazione era quello semestrale applicabile ai giudizi iniziati dopo la data del 07/04/2009;
d) che l’appellante aveva notificato il ricorso d’appello oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., scadente in data 07/04/2016, stante il deposito della sentenza della CTP in data 07/10/2015).
Avverso tale sentenza Ta.Ma. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.
I due mezzi di cassazione, con cui il ricorrente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 51 (primo motivo) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2 e degli artt. 132,392,394 e 414 c.p.c. nonchè 125 disp. att. c.p.c. (secondo motivo), censura la statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso, sono manifestamente fondati e vanno accolti.
Invero, nella specie, è indubbio che il giudizio avverso l’atto di recupero del credito d’imposta sia stato instaurato in epoca di molto anteriore alla data del 07/04/2009, posto che già la sentenza di appello della Commissione Tributaria Regionale della Campania (n. 63/33/2008), cassata da questa Corte con la sentenza n. 23763 del 2013, era stata depositata il 20/05/2008, sicchè il giudizio di primo grado non poteva che essere stato introdotto in epoca ancora precedente all’entrata in vigore della disposizione che nel 2009 ha modificato, riducendoli, i termini di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..
Al riguardo va ricordato che “In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta legge, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013, Rv. 627162; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015, Rv. 637274; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20102 del 06/10/2016, Rv. 641250 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018, Rv. 650147).
Altrettanto irrilevante, ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina processuale dei termini di impugnazione, è la circostanza che nella specie si verta in tema di giudizio rescindente a seguito di rinvio operato da questa Corte (alla Commissione tributaria provinciale) con la sopra richiamata sentenza.
E’ noto, infatti, che “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto – se non diversamente previsto – alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019; in termini, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19701 del 17/09/2010; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 779 del 19/01/2016; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10213 del 26/04/2017).
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni di merito ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020