Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12825 del 26/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19372-2019 proposto da:

C.T., RICORSO NON DEPOSITATO AL 02/07/2019;

– ricorrente –

contro

ACCIAIERIE VENETE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEILE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIO BERNARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che:

Le Acciaierie Venete spa avevano depositato controricorso avverso il ricorso loro notificato con cui C.T. aveva impugnato al sentenza della Corte di appello di Venezia n. 120/2019.

Il ricorso relativo all’impugnazione non era depositato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso pur avendo provveduto alla notifica alle Acciaierie Venete spa.

Il ricorso essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass. n. 26529/17).

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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