Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12844 del 26/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 19553-2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI LA SPEZIA, in persona del Sindaco pro elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone, n. 44, studio dell’avvocato Giovanni Corbyons, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Stefano Carrabba, Marcello Puliga Furia ed Ettore Furia;

– ricorrente –

contro

EPTACONSULT S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Benedetto ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Banco di Santo Spirito, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Lucia Fazi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 13/02/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo. RITENUTO La Eptaconsult soc. coop. a r.l., creditrice della De.Pe.Ti. s.r.l., ha sottoposto a pignoramento le somme a questa dovute dal Comune di La Spezia. Quest’ultimo ha reso dichiarazione negativa e, conseguentemente, è stato instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.

Nel frattempo, la De.Pe.Ti. s.r.l. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di La Spezia, che quest’ultimo ha opposto.

Le due cause, aventi, pur sotto diverse angolature, entrambe ad oggetto l’accertamento dei rapporti di dare e avere fra il Comune di La Spezia e la De.Pe.Ti. s.r.l., sono state riunite e decise dal Tribunale di La Spezia con sentenza di rigetto di tutte le domande. In particolare, il Tribunale accertava che la De.Pe.Ti. s.r.l. aveva cagionato, nell’ambito del rapporto contrattuale con il Comune di La Spezia danni al contraente pubblico maggiori dei suoi crediti, che gli uni e gli altri non erano di immediata liquidazione e che, pertanto, correttamente il Comune aveva reso dichiarazione negativa.

La sentenza è stata appellata dalla Eptaconsult soc. coop. a r.l. Nel giudizio di appello si è costituito soltanto il Comune di La Spezia.

La Corte d’appello di Genova, riformando parzialmente la sentenza impugnata, ha dichiarato che al momento del pignoramento esisteva un credito della De.Pe.Ti. s.r.l. nei confronti del Comune di La Spezia pari ad Euro 538.669,85.

La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte del Comune di La Spezia, per quattro motivi. La Eptaconsult soc. coop. a r.l. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

In via preliminare deve essere rilevata la non integrità del contraddittorio, in quanto il ricorso doveva essere notificato anche alla De.Pe.Ti. s.r.l. che, sebbene contumace in grado d’appello, è litisconsorte necessario sia sul piano processuale, avendo partecipato ai precedenti gradi di giudizio, sia sul piano sostanziale, essendo il debitore esecutato nel pignoramento presso terzi nel cui ambito, in via incidentale, è sorto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.

Disposta l’integrazione del contraddittorio, ricorrono le condizioni perchè il ricorso sia trattato in pubblica udienza.

La Corte d’appello ha escluso che possano opporsi al creditore pignorante fatti estintivi del debito (per compensazione) successivi alla notifica del pignoramento. In particolare, ha considerato “successivi” i danni che potevano essere liquidati solo successivamente, ma che in realtà nascevano proprio dell’inesatto adempimento dello stesso contratto dal quale traevano origine i crediti pignorati, rispetto ai quali si potrebbe quindi considerare una situazione di compensazione impropria.

Con il secondo motivo si impugna in modo specifico questo capo della sentenza d’appello e la questione Si tratta di una questione di diritto che presenta carattere di novità e possiede rilevanza nomofilattica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della De.Pe.Ti. s.r.l. nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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