Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13042 del 30/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17407-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO NATALE, NICOLA FILARDO;

– controricorrente –

e contro

N.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2111/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, per quanto in questa sede interessa, dichiarava illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato intercorsi tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e B.A.M., assunta quale collaboratore scolastico dall’anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 2010/2011 con plurimi contratti, e per l’effetto condannava il Ministero al risarcimento dei danni, liquidati in una somma corrispondente a tre mensilità della retribuzione globale di fatto;

rilevava la Corte, richiamando Cass. 22552 del 7/11/2016, che la B. risultava assunta su posti di organico di diritto per complessivi quattro anni scolastici, così superando il limite consentito di 36 mesi;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo;

la B. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 e dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, oltre altre plurime violazioni di legge, osservando che, stante il dettato di Corte Cost. n. 187 del 20 luglio 2016, la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciare alcuna condanna al risarcimento dei danni senza aver indagato la posizione della lavoratrice e aver accertato se avesse già ottenuto la stabilizzazione quale risarcimento in forma specifica, avendo l’amministrazione comunicato che la B. era stata immessa in ruolo come collaboratore scolastico dal 1/9/2017 in virtù di meccanismi anteriori alla L. 107 del 2015;

il motivo è fondato;

il ricorrente, infatti, ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha verificato l’eventuale stabilizzazione del lavoratore nei termini indicati dall’amministrazione e un siffatto accertamento di fatto si impone ai fini della decisione della controversia, ancorchè la questione non sia stata affrontata nella fase di merito, perchè la stabilizzazione del rapporto, seppure avvenuta in corso di causa, cancella gli effetti dell’illecito (cfr. Cass. n. 8943/2017, Cass. 3670/2018, Cass. 26357/2018);

la sentenza, pertanto, in difformità rispetto alla proposta, deve essere cassata e l’accertamento deve essere demandato al giudice di merito, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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