Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13307 del 01/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13078-2016 proposto da:

R.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASMARA 33, presso lo studio dell’avvocato PINA LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERPAOLO TADDEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10223/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che R.A.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF in relazione all’anno 2007;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato come il versamento di Euro 60.000,00, liquidato a titolo di risarcimento dalla RAS per un sinistro stradale, non risultasse utilizzato a giustificazione della capacità di spesa, e come, pertanto, il contribuente non avesse soddisfatto l’onere della prova contraria.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, il R. denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, e art. 61 e dell’art. 2697 c.c., giacchè i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto gravante sul contribuente l’ulteriore onere probatorio di dimostrare anche la finalizzazione delle somme accreditate sul conto e la loro utilizzazione per la manifesta capacità di spesa;

che, col secondo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla circostanza che le tre fatture della concessionaria Toyota erano state pagate mediante addebito sul conto corrente postale del ricorrente;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il R. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6 e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 11716, depositata l’11 maggio 2017;

che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per mancata riassunzione.

Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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