Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13333 del 01/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22681-2019 R.G. proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MINCIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NMARSICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1783/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARLA PROVINCIALE di BARI, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l’avviso con il quale si accertavano redditi di capitale goduti dal contribuenti derivanti da partecipazione totalitaria per il periodo dal 13.3.2015 al 16.7.2015 nella soc. Virgin srI 2.La Commissione Tributaria Provinciale all’esito dell’udienza del 15.7.2019 emetteva ordinanza di sospensione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis constato che ” alcuni dei motivi di ricorso attengono alla eccepita inesistenza del maggior reddito accertato in capo alla ditta Virgin srl e che avverso quell’avviso di accertamento pende ricorso davanti alla CTP di Foggia ” e ritenuto che ” almeno per questa parte del ricorso la decisione di questo Collegio dipende dalla decisione del ricorso proposto dalla Virgin srl”.

3. Avverso tale provvedimento il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il pubblico Ministero e il contribuente hanno depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo di impugnazione denuncia il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis e art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: si sostiene che l’ordinanza del giudice barese nel far dipendere la decisione della controversia posta alla sua attenzione dal diverso giudizio promosso dalla società prospetterebbe l’evenienza di un giudicato esterno sulla questione relativa alla esistenza o meno del reddito accertato in capo alla società con la conseguente compromissione per il contribuente del diritto allo svolgimento di una libera ed autonoma difesa nell’ambito del proprio processo tributario.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Il provvedimento di sospensione del processo è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui ” in tema di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicchè l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo” (Cass.4485/2016, 15876/2018).

2.2 Il profilo censura relativo alla paventata compromissione del diritto alla difesa del socio per effetto del carattere definitivo dell’accertamento reso a carico della società è destituito di fondamento in quanto, come insegna la giurisprudenza di questa Corte ” stante l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed al singolo socio, non è necessario nel giudizio promosso dal singolo socio, di impugnazione dell’accertamento a lui rivolto a fini IRPEF, che l’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo. Ne consegue che, costituendo il valido accertamento, a carico della società, in ordine ai ricavi non contabilizzati, soltanto il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi, resta salva per il socio, il quale abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell’accertamento IRPEG, la facoltà di contestare – oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali – anche la ricorrenza di tale presupposto (cfr. Cass. 16385/2003,19013/2016).

2.3 E’ stato,inoltre, puntualizzato che “la decisione presa in relazione all’accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società” (cfr. Cass. 19606/2006; n. 21356/2009; n. 17966/2013).

3.Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita la controparte.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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