LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 676/2019 R.G. proposto da:
G.A. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. ANDREA RICCI e dall’Avv. ENRICO MARIA RICCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.), in persona del Direttore pro tempore;
– intimato –
contro
COMUNE DI NAPOLI (C.F.), in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4796/3/18/18, depositata il 21 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento in rettifica relativo a ICI dell’anno 2012, conseguente a un provvedimento di rideterminazione della rendita a seguito di DOCFA non comunicato al contribuente, con riliquidazione dell’imposta non versata, oltre sanzioni e accessori.
La CTP di Napoli ha parzialmente accolto il ricorso quanto alla liquidazione delle sanzioni, tenendo conto di un ravvedimento operoso parziale e la CTR della Campania, con sentenza in data 21 maggio 2018, ha rigettato sia l’appello del Comune di Napoli, sia l’appello del contribuente. In relazione all’appello del contribuente, il giudice di appello ha evidenziato che, a seguito di provvedimento rideterminativo di un precedente DOCFA, l’Ufficio del Territorio ha rettificato la rendita catastale per l’anno 2009 e che tale atto non è stato oggetto di impugnazione.
Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso la sola Agenzia delle Entrate; gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nonchè in relazione agli artt. 2,111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa notificazione della rettifica della rendita catastale, in quanto non impugnata, non ne impedisse l’utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile ICI. Deduce il ricorrente come la rideterminazione dell’ICI per mutata rendita catastale sarebbe stata resa nota per la prima volta nell’atto di costituzione dell’Ufficio (Agenzia del Territorio), primo atto conoscitivo da parte del contribuente della suddetta rettifica, priva di specifica notificazione. Deduce che la conoscenza di un atto in sede giurisdizionale non equivale a notificazione dello stesso, ritenendo irrilevante la mera conoscenza della rettifica catastale avvenuta nel corso del giudizio.
In memoria il ricorrente ribadisce ch “mai nessun atto di rettifica delle rendite catastali è stato notificato”.
2 – Il ricorso, modificandosi quanto indicato nella proposta del relatore, è fondato.
2.1 – Questa Corte afferma costantemente il principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass., Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 5621; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 13845). Nel qual caso, è precluso l’utilizzo di una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell’imposta (Cass., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 14773; Cass., Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160), laddove il Comune, nell’emettere l’avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente (Cass., Sez. V, 20 marzo 2019, n. 7801).
2.2 – La notificazione dell’atto di rettifica della rendita costituisce, pertanto, condizione di efficacia dell’atto a decorrere dal primo gennaio 2000 (Cass., Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 5621), risultando, in sua assenza, inopponibile al contribuente la rideterminazione della rendita.
2.3 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto efficace l’atto di rideterminazione della rendita indipendentemente dalla sua notificazione, si è sottratta a tali principi e va cassata.
3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata e, decidendosi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, accogliendo la domanda del contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono soggette a integrale compensazione stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza nei confronti della controricorrente e degli intimati.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie la domanda del contribuente; dichiara compensate le spese dei due gradi di merito;
condanna la controricorrente e gli intimati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di G.A., che liquida in complessivi Euro 5.100,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020