Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13405 del 01/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18306/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Gallia 86, presso l’avv. Cassandra Gianluigi, rappresentato e difeso dall’avv. Della Bella Maria Grazia, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 2, n. 1452/02/14 del 16 gennaio 2014, depositata il 12 febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla plusvalenza derivante dalla vendita da parte del contribuente di due terreni: un primo per il fiale, l’amministrazione, in sede, del ricorso qui in esame dichiara che non persiste l’interesse a proseguire, essendo il valore definito ai fini dell’imposta di registro minore di quello indicato nell’atto di compravendita; un secondo per il quale il valore accertato ai fini dell’imposta di registro è stato definito per adesione e per importo superiore al corrispettivo indicato nel rogito;

2. Il ricorso era accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio era rigettato con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso;

3. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura sotto il profilo della violazione di legge (artt. 81 e 82 TUIR e art. 2697 c.c.) la sentenza impugnata per non aver ritenuto legittimo l’accertamento fondato, correttamente ad avviso dell’Ufficio, sulla presunzione derivate dall’accertamento definito ai fini dell’imposta di registro;

4. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cass. n. 19227 del 2017);

5. Sicchè il ricorso deve essere respinto. La recente formazione del principio di diritto cui si è fatto riferimento giustifica che siano per intero compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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