Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13428 del 01/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36304-2018 R.G. proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DURANTE 37, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA POMPEO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALOGERO BUSCARINO;

– ricorrente –

contro

P.S., UNIPOLSAI ASSNI SPA, COMUNE DI CALTANISSETTA, C.G., Z.M.A., ZAB COSTRUZIONI SRL, DITTA R.C., DITTA S.V., N.V.V., N.L.G., COMPAGNIA LLOYD’S DI LONDRA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1626/15 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 24/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO

N.R. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. in relazione al procedimento r.g. n. 1626/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di P.S., Unipol Ass.ni s.p.a., Comune di Caltanissetta, C.G., Sa.An., Zab Costruzioni s.r.l., R.C., S. Vincenzo, Compagnia LLoyds Ass.ni s.p.a. e N.V.V., contro l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che sospendeva il giudizio pendente tra le parti (avente ad oggetto il risarcimento dei danni per sinistro stradale in cui aveva perso la vita N.E.), in ragione del rapporto di pregiudizialità con altro procedimento. In particolare, il tribunale adito ha sospeso, su istanza del convenuto in garanzia LLoyds, il procedimento pendente ritenendo si vertesse in una ipotesi di sospensione necessaria, rilevata la pregiudizialità consistente nella pendenza di atto di appello avverso la sentenza non definitiva pronunciata nel medesimo procedimento in merito al risarcimento del danno richiesto da altri prossimi congiunti della vittima.

Il ricorrente sottolinea che non si tratta di una ipotesi di sospensione necessaria, in quanto i due giudizi, benchè connessi, non hanno identità di parti, e che l’autorità della sentenza ritenuta pregiudiziale non è stata invocata nel giudizio oggetto di sospensione.

Il ricorso per regolamento di competenza è ammissibile, in quanto per espressa previsione dell’art. 42 c.p.c., lo strumento di impugnazione avverso i provvedimenti con i quali si dispone la sospensione necessaria del giudizio è appunto il regolamento di competenza.

Conformemente alle osservazioni del Procuratore generale, esso è fondato, perchè, secondo consolidato orientamento di legittimità, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337 c.p.c., comma 2 (tra le varie, da ultimo Cass. n. 17936 del 2018, Cass. n. 26251 del 2017).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, revoca la sospensione, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per la prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472