LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9885-2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL GESU’
32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TODISCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE NUNZIATA;
– ricorrente –
contro
M.G., ME.SI., P.N., SO.AL., B.B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO MODENA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 723/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
S.A. propone ricorso avverso la sentenza n. 723/2017, pubblicata dalla Corte di Appello di Trieste in data 14.9.2017, non notificata, nei confronti di P.N., B.B.M., So.Al., Me.Si., M.G., i quali resistono con controricorso congiunto illustrato da memoria.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.
Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.
Dalla lettura del mero ricorso, non si comprende minimamente quale sia la vicenda processuale sottostante.
Il ricorso è quindi inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata esposizione dei fatti della causa, non avendo il ricorrente riprodotto una narrativa che consenta di ricostruire e comprendere la vicenda processuale, e neppure accennato, in misura comprensibile, all’oggetto della pretesa, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., sez. un., n. 16628/2009 e 5698/2012); infatti il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006).
Si aggiunga che il motivo non rispetta neppure i requisiti minimi di forma per poter essere qualificato come motivo di ricorso per cassazione, in quanto non identifica a quale delle ipotesi tassative di censure proponibili in sede di legittimità intenda far riferimento e non articola neppure un compiuto motivo di ricorso, limitandosi a dolersi dell’esito negativo del giudizio.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020