LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27113/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via Denza n. 20, presso lo Studio degli Avv.ti Lorenzo del Federico e Laura Rosa, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 60/4/13, depositata il giorno 8 luglio 2013.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino Luigi;
RILEVATO
1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale dell’Abruzzo, in parziale riforma della prima decisione, riduceva ulteriormente l’imponibile accertato dall’ufficio ai fini IVA IRPEF IRAP 2005 nei confronti dell’Avv. M.J.; un imponibile che l’ufficio aveva accertato sulla scorta delle presunzioni stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, per cui dovevano considerarsi ricavi non dichiarati i prelievi e i versamenti bancari non giustificati;
2. che la Regionale riteneva dapprima ammissibile, trattandosi di mera difesa in diritto, oltrechè fondata a seguito dell’abrogazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, la richiesta della contribuente, formulata soltanto in grado d’appello, di non applicare l’IVA sui prelievi bancari non giustificati; che la Regionale riteneva inoltre ammissibile tutta la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente, non solo perchè la ridetta contribuente non aveva affatto rifiutato i documenti che l’ufficio aveva invitato a fornire in sede precontenziosa, ma anche perchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, permetteva comunque la produzione di nuovi documenti in appello; che la Regionale, nel merito, riteneva giustificati tutti i prelievi, avendo la contribuente indicato i beneficiari degli stessi, in questo senso disattendo la contraria idea dell’amministrazione, secondo la quale, invece, la M. avrebbe dovuto dimostrare anche la causa sottostante ai pagamenti; che la Regionale, infine, faceva proprie le conclusioni del consulente della contribuente circa la giustificazione di molte movimentazioni bancarie, venendo così ancor di più a ridurre l’originaria ripresa dell’ufficio;
3. che l’ufficio ricorreva per tre motivi, ai quali la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, l’ufficio rimproverava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto ammissibile la richiesta di non applicare l’IVA sui prelievi a seguito dell’abrogazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, atteso che, sempre secondo l’ufficio, trattavasi in realtà di una vera e propria eccezione di parte, tardivamente proposta, che imponeva nuove indagini fattuali, nella sostanza introduttiva di un diverso thema decidendum; con il secondo motivo, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, oltre che la violazione dell’art. 2697 c.c., l’ufficio rimproverava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto che, per giustificare i prelievi, fosse sufficiente indicare i beneficiari, senza quindi essere onerata della prova della causa sottostante;
1.1. che le due superiori censure debbono reputarsi superate in quanto nella sostanza assorbite da Corte Cost. n. 228 del 214 che, come noto, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, con riguardo ai professionisti come l’avvocato contribuente, la presunzione legale di esistenza di ricavi non dichiarati che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, faceva discendere dalla mancata giustificazione dei prelievi (Cass. sez. trib. n. 29572 del 2018; Cass. sez. trib. n. 22931 del 2018);
2. che, con il terzo motivo, di nuovo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’ufficio censurava la Regionale perchè, nell’accertare la giustificazione delle operazioni bancarie, si era esclusivamente fondata sulle conclusioni della perizia di parte contribuente, nonostante le puntuali critiche che l’amministrazione aveva rivolte alla stessa;
2.1. che il motivo è inammissibile perchè all’evidenza inteso non a contestare la dedotta violazione delle suddette disposizioni processuali, peraltro in nessun modo esaminate nel corso dell’illustrazione del motivo, bensì a contestare l’apprezzamento delle prove documentali operato dalla Regionale, in quanto coincidente coi risultati ai quali era pervenuto il consulente della contribuente (Cass. sez. I n. 24155 del 2017; Cass. sez. trib. n. 8315 del 2013);
3. che il richiamato intervento della Corte Cost. suggerisce l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020