LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3567-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FRANCESCO E BENIAMINO PORTA – ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato IMPARATO DARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPPIELLO VALLI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4509/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RITENUTO
Che:
1.La Fondazione Casa di Riposo Francesco e Beniamino Porta Onlus proponeva, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione al fabbricato della superficie di mq 2.798, oltre ad un’area di mq 3.11, portici, terrazze e balconi, adibito a residenza sanitaria assistenziale la categoria catastale B1 (collegi e convitti, colonie montane o marine asili infantili, ludoteche, ospizi ect) L’Amministrazione finanziaria, con l’avviso di accertamento del 15.4.2016, attribuiva all’immobile la categoria D4 (case di cure ed ospedali con fine di lucro) con rendita di Euro 30.600.
2. La Fondazione impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia l’avviso di accertamento catastale e la CTP accoglieva il ricorso fondando la propria decisione sulla distinzione tra casa di cura con fine di lucro e casa di riposo quale si riteneva fosse la Fondazione 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello ritenendo che residenza assistita andava assimilata non ad attività ospedaliera ma ad “ospizio” e quindi rientrava nella categoria Bl.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione L’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; la Fondazione si è costituita depositando controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della normativa catastale, in particolare del R.D.L. n. 652 del 1939 convertito in L. n. 1249 del 1939, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR non ha considerato che ai fini del classamento rileva la destinazione ordinaria permanente di un immobile e le sue caratteristiche oggettive, anche in riferimento all’attività che vi viene svolta, e che vanno inseriti nelle categorie speciali quegli immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività, senza che abbia alcuna rilevanza la qualifica soggettiva del soggetto che esercita l’attività e la presenza o meno del fine di lucro 2.Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dalla resistente,di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6.
La ricorrente ha chiaramente spiegato le ragioni della doglianza riproducendo in atti, in ossequio al principio di autosufficineza il provvedimento dell’Agenzia del Territorio di rideterminazione del classamento.
3. Il motivo di ricorso è infondato.
3.1 Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, stabilisce che:”il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”.
3.1 La giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente ha avuto modo di precisare che “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica. (cfr. Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); ed ancora che”In tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata” (Vedi Cass. n. 22103 / 2018 e da ultimo nr 34002 /2019).
3.2 Nella fattispecie si discute se l’immobile di Nuvolera di proprietà della Fondazione Casa di Riposo Francesco e Beniamino Porta Onlus pacificamente adibito ad attività priva di lucro di casa di riposo sia censibile nella categoria ordinaria B1 (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) come proposto dalla contribuente o in quella speciale D4 (case di cure ed ospedali con fine di lucro) secondo quanto determinato dall’Ufficio.
3.3 La sentenza impugnata con accertamento in punto fatto non sindacabile in questa sede, se non nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua nuova formulazione, ha ritenuto che la struttura per le sue caratteristiche intrinseche ed oggettive, avendo la funzione di ospitare persone ed essendo destinata a residenza per anziani, fosse da equiparare alla nozione di “ospizio” di cui alla categoria ordinaria B1.
3.4 In tal modo i giudici di seconde cure, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, hanno fatto corretta applicazione dei criteri normative dei principi innanzi affermati. 4 II ricorso va quindi rigettato.
5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre ad Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020