LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4840-2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
V.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Francesco de BEAUMONT e Fabrizio PATRIZI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Astura n. 2/B, presso lo studio legale dell’avv. Maria Ludovica de BEAUMONT;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4944/15/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. l, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.
Riteneva la CTR che l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fosse “del tutto generico (…) senza contrastare gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado”.
Accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dal contribuente con riferimento all’unità immobiliare A/10, la cui classe era stata variata da 4 a 7 per non avere l’Agenzia delle entrate “dimostrato l’esistenza dei miglioramenti intrinseci che avrebbero comportato l’aumento di classe dell’immobile”.
Avverso la citata sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e, con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente per ragioni di priorità logico-giuridica, è fondato e va accolto.
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che nella fattispecie i giudici di merito non si sono attenuti ai suddetti principi giurisprudenziali, perchè dal contenuto dell’atto d’appello, integralmente riprodotto nel ricorso in esame, così da soddisfare l’onere di autosufficienza imposto dall’art. 366 c.p.c., si evince che l’appellante ha mosso alla statuizione di primo grado (pure riprodotta nel ricorso nella sua parte motivazionale) una serie di specifiche censure che, a prescindere dalla loro fondatezza, anche ove fossero state ripetitive delle argomentazioni svolte nelle controdeduzioni di primo grado, erano comunque idonee a censurare le argomentazioni svolte dai primi giudici; e ciò avrebbe dovuto indurre la CTR a ritenere sussistente il requisito di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e procedere all’esame nel merito di quei motivi e pronunciare sugli stessi.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito in quanto la CTR dovrà rivalutare, alla stregua dei motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate, anche la statuizione di accoglimento dell’appello incidentale proposto dal contribuente.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e la causa rinviata alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020