Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13992 del 07/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16849-2018 proposto da:

A.A., nella qualità di erede di S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI MARGHERITA, rappresentata e difesa dall’avvocato GAUDIO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 385/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva riconosciuto il diritto del dante causa di A.A., odierna ricorrente, alla pensione di inabilità (recte: pensione ordinaria di inabilità) ex L. n. 222 del 1984 e, con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, anche all’indennità di accompagnamento;

la Corte territoriale, per quanto qui solo rileva, ha osservato come il Tribunale avesse correttamente pronunciato in merito alle domande proposte dal de cuius con due ricorsi, successivamente riuniti, ed avesse, altresì, (correttamente) compensato parzialmente le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza;

ha proposto ricorso per cassazione, A.A., nella qualità indicata in epigrafe, affidato a due motivi;

l’INPS ha depositato procura speciale;

è, altresì, depositata, delibera di ammissione della ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al Patrocinio a spese dello Stato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; parte ricorrente assume l’omessa pronuncia in merito alla domanda di pensione di inabilità civile (id est: prestazione L. n. 118 del 1971, ex art. 12), diversa ed ulteriore rispetto alla domanda di pensione ordinaria di inabilità, ugualmente proposta dal de cuius S.N.;

il motivo è fondato;

nella stessa sentenza impugnata si dà atto che: ” con un primo giudizio – R.G.1381/11 – S.N., dante causa (…) aveva chiesto di dichiarare il diritto alla pensione di inabilità ex L. n. 222 del 1984 mentre con un successivo giudizio – R.G. 8593/11 – (…) aveva chiesto la corresponsione della indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità con decorrenza e nella misura di legge e che i (…) due giudizi in primo grado venivano riuniti”;

è palese, dunque, l’omissione di pronuncia in cui è incorsa la Corte territoriale, alla quale la relativa questione (cioè l’omissione di pronuncia sulla domanda de qua) era stata specificamente devoluta;

la pensione ordinaria di inabilità, L. n. 222 del 1984, ex art. 2, e la pensione di inabilità, L. n. 118 del 1971, ex art. 12, integrano benefici differenti e sono astrattamente cumulabili (L. n. 412 del 1991, art. 12); essi cioè possono congiuntamente attribuirsi, ove ne sussistano i presupposti, e, quindi, sempre che risulti rispettato il limite di reddito, annualmente previsto per la concessione della pensione relativa alli invalidità civile;

il secondo motivo, con cui -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla disposta compensazione parziale delle spese di lite, resta, all’evidenza, assorbito dal rinvio della causa al giudice di appello, per la pronuncia sulla domanda non esaminata; la sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata la regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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