LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 26186-2019 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell’avvocato MOCAVERO LAURA MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati SPEDICATO ANTONIO LINO, QUARTA LEA GIUSY;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 16827/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
Che:
I.A. ricorre per la correzione dell’errore materiale da cui prospetta essere affetta la ordinanza n. 16827 del 2019 di questa Corte, con la quale, accolto il suo ricorso nei confronti dell’INPS, è stato disposto il rinvio alla Corte d’appello di Bari, anzichè a quella di Lecce che aveva pronunciato la sentenza cassata;
non svolge attività difensiva in questa sede l’intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
nella parte motiva, l’ordinanza di cui è domandata la correzione individua, quale giudice del rinvio, la Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione (v. p. 10, pag. 3, penultimo rigo); diversamente, nel dispositivo, indica, in luogo della Corte di appello di Lecce, che appunto aveva reso la sentenza cassata (in particolare, la n. 3875 del 2012, in causa già iscritta al n. 1648/2010 r.g. di quell’ufficio), oggetto del ricorso così deciso, quella di Bari;
nella motivazione, non sono esplicitate, nè si rinvengono implicitamente, ragioni che hanno indotto a ritenere opportuno il rinvio della causa ad un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata (in fattispecie analoghe, v. Cass., in motiv., n. 18332 del 2017 e Cass. n. 6597 del 2017);
pertanto, l’indicazione, in dispositivo, della Corte di appello di Bari in luogo di quella di Lecce deve ritenersi frutto di mero errore materiale;
di conseguenza, deve accogliersi il ricorso nei sensi di cui in dispositivo;
non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti nè per provvedere sulle spese, nè per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza e dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 16827, pubblicata il 24.6.2019, sostituendovi la parola “Bari” con la parola “Lecce” ed aggiungendo le parole “in diversa composizione”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020