Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14115 del 07/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8473-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO CARTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

con sentenza del 3 settembre 2018 numero 670, la Corte d’Appello di Palermo confermava, con diversa motivazione, la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito n. ***** intimato a F.V. per crediti contributivi;

a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione d’inammissibilità dell’avviso di addebito fatta valere dal F., in ragione della non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale in pendenza di giudizio tributario avente ad oggetto l’accertamento sul quale la pretesa si fondava;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con unico motivo;

F.V. ha resistito con controricorso, illustrato mediante memoria;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo di ricorso l’Inps deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, osservando che, ancorchè l’Inps non avesse potuto esercitare il potere di iscrivere a ruolo i contributi, l’autorità giudiziaria adita avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, non potendosi limitare a dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo;

il ricorso è fondato e va accolto;

la sentenza impugnata, infatti, si limita a richiamare l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali deve intendersi subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice (Cass. n. 4032 del 01/03/2016);

si deve rilevare, tuttavia, che, secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall’accertamento nel merito sulla fondatezza dell’obbligo di pagamento nei confronti dell’Istituto, ricorrendo gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 774 del 19/01/2015, Cass. n. 17858 del 06/07/2018, Cass. n. 12025 del 07/05/2019);

nella specie un accertamento nel merito della pretesa è mancato;

il ricorso, pertanto, va accolto, affinchè il Giudice del rinvio provveda ad effettuare l’accertamento mancante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472