LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. GIAIME GIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36271-2018 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO GRIGNANI;
– ricorrente –
contro
MERIDIANA FLY SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 20981/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
S.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, la Meridiana Fly S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 8.800,00, oltre interessi e rivalutazione, quale rimborso per l’acquisto del servizio di aerotaxi, prestato dalla Compagnia Aer Sicilia S.r.l., con il quale aveva raggiunto la destinazione (Milano), acquisto resosi necessario in quanto, a causa di un ritardo riportato dal volo Lampedusa-Palermo operato dalla Meridiana Fly, non era riuscito a prendere il volo di coincidenza Palermo-Milano operato da Alitalia.
Con sentenza n. 762/14 del 2 luglio 2014 l’adito Tribunale rigettò la domanda per mancanza di titolarità del diritto, ritenendo l’attore carente di legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., in quanto l’acquisto del servizio di aerotaxi era stato pagato con carta di credito intestata alla Società Converting Wep Wipes S.r.l., sicchè solo quest’ultima poteva ritenersi legittimata ad agire per la restituzione della somma.
Con sentenza n. 604 del 2016 la Corte di appello di Milano rigettò il gravame proposto dal S..
Avverso detta sentenza S.G. propose ricorso per cassazione, cui resistette con controricorso Meridiana Fly S.p.a..
Questa Corte, con ordinanza n. 20981/2018, depositata il 23 agosto 2018, dichiarò inammissibile il ricorso, in quanto carente in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, evidenziando che nella fattispecie esaminata il ricorso era “carente nell’esposizione dei fatti sotto il profilo del contenuto dell’atto di citazione e di quanto dedotto delle parti entro i termini di, cui all’art. 183 c.p.c.” e che “siffatto contenuto… (era) particolarmente rilevante nel caso di specie, ove si discute di legittimazione ad agire, che, come è noto, deve essere accertata dal Giudice sulla base della mere prospettazione della domanda, per come interpretata dal giudice medesimo.
Detta mancanza di specificità, con riferimento alla domanda come prospettata in citazione e nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., non consente a questa Corte di avere una visione chiara e completa dei fatti di causa, e comporta, come detto, l’inammissibilità del ricorso”.
Avverso tale ordinanza S.G. ha proposto ricorso per revocazione basato su un unico motivo.
La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile.
Ed invero il ricorso per revocazione della sentenza o dell’ordinanza pronunciata dalla cassazione va proposto ai sensi degli artt. 365 e s.s. c.p.c., come espressamente stabilito dall’art. 391-bis c.p.c.; pertanto, in tal caso, la parte ricorrente ha l’onere di depositare il ricorso entro venti giorni dall’ultima notifica (art. 369 c.p.c., comma 1).
Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità e ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto dei termini per proporre l’impugnazione, nonchè dei termini per l’utile introduzione della procedura.
1.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
Quando il ricorso venga notificato avvalendosi di tale mezzo, la parte ricorrente deve assolvere l’onere di deposito, di cui all’art. 369 c.p.c., depositando copia cartacea: 1) del ricorso; 2) del messaggio di posta elettronica cui era allegato; 3) della relazione di notificazione; 4) della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica cui era allegato il ricorso.
Tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente, in quanto le regole sul processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità e, di conseguenza, dinanzi a questa Corte è ancora necessario il deposito di copie cartacee (c.d. “analogiche”) di tutti gli atti processuali.
Pertanto, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: 1) stampando e depositando il documento elettronico; 2) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.
La mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il ricorso, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente.
1.3. I principi sopra riportati in sintesi sono stati affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2003, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (Cass., sez. un, 24/09/2018, n. 22438; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27480).
Peraltro, la necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte delle copie del messaggio p.e.c., dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma, già affermata da questa Corte (Cass. 19/12/2016, n. 26102), è stata pure ribadita dalla Sezione Sesta, nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle Tabelle di organizzazione della Corte medesima, la quale ha statuito che “il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1 bis, e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918). Va precisato che il principio affermato da tale ultimo arresto con riferimento ad un ricorso redatto telematicamente, ben può essere applicato anche al ricorso redatto in forma analogica ma notificato via pec (Cass., ord,, 6/06/2018, n. 16822; Cass., ord., 25/09/2018, n. 22757, in motivazione; Cass. 14/11/2019 n. 29509; v. pure Cass., sez. un., 27/04/2018, n. 10266).
1.4. Nel caso di specie, la copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate dal ricorrente sono prive dell’attestazione di conformità all’originale, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis ed 1-ter, a norma dei quali in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis e, quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass., sez. un. 27/04/2018, n. 10266, Cass. 26/06/2018, n. 16822).
Nè tale asseverazione – munita di sottoscrizione autografa del difensore – di conformità agli originali dei predetti atti risulta essere stata depositata fino all’adunanza in camera di consiglio.
Il ricorso, quindi, va considerato privo della dimostrazione della regolarità della notifica e, quindi, della tempestività del deposito dello stesso (Cass., ord. 17/07/2019, n. 19119; Cass. 2/08/2019, n. 20869; Cass. 2/09/2019, n. 21960; Cass., ord., 25/09/2019, n. 23901) il che, peraltro, non consente neppure di verificare la tempestività della proposizione della detta impugnazione, con le conseguenti ricadute anche in tema di inammissibilità del ricorso in parola, e va, pertanto, dichiarato improcedibile (rilievo che precede quello dell’inammissibilità, v. sul punto Cass., sez. un., ord., 16/04/2009, n. 9004 e già Cass. 20/01/2006, n. 1104).
2. E’ appena il caso di aggiungere che, ove lo scrutinio del ricorso per revocazione proposto fosse stato possibile, il suo esito sarebbe stato comunque negativo per la ricorrente in base ai rilievi che seguono.
2.1. In particolare, con l’unico motivo, rubricato “Sul requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 3”, si sostiene che il ricorso per cassazione proposto dal S. conteneva “l’integrale prospetazione del rapporto controverso posto a fondamento della… domanda (del predetto), così come proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre all’enunciazione delle relative conclusioni (non modificate con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1)” “sicchè non corrisponde, pertanto, al vero, l’affermazione della Corte di Cassazione, secondo cui “… Nella fattispecie in esame il ricorso è carente dell’esposizione dei fatti sotto il profilo del contenuto dell’atto di citazione…”” e ciò troverebbe, ad avviso del ricorrente, conferma nel contenuto della “relazione” (rectius conclusioni scritte) del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che non aveva rilevato alcun profilo di inammissibilità e aveva concluso per l’accoglimento del ricorso.
2.2. Va rilevato che il ricorso per revocazione così come proposto, sulla base dell’unico richiamato motivo, sarebbe comunque inammissibile, in quanto con lo stesso si denuncia non già un errore di fatto, bensì un preteso errore di diritto, l’avere, cioè, questa Corte erroneamente ritenuto insufficiente il requisito dell’esposizione del fatto.
2.2.1. A tale specifico riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, perchè non denuncia un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, bensì una violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l’errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa (Cass., ord., 28/02/2007, n. 4640). Successivamente, è stato pure precisato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati; ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (v. ex plurimis, Cass., sez. un., ord., 30/10/2008, n. 26022; Cass., ord., 12/12/2012, n. 22868; Cass., ord., 27/04/2018, n. 10184; Cass., ord., 15/02/2018, n. 3760).
2.3. Nella fattispecie, con ‘ordinanza impugnata risulta evidente che il ricorso per cassazione sia stato sanzionato ai sensi del n. 3 dell’art. 366 c.p.c. (v. ordinanza impugnata p. 4).
Orbene, a pagina 4 del ricorso per cassazione sono riportate le conclusioni della citazione introduttiva, e nelle pagine precedenti si fa riferimento allo svolgimento della vicenda in fatto ed anche alla mediazione espletata, ma in tale ricorso non si dice alcunchè in ordine al contenuto specifico dell’atto introduttivo con riferimento ai fatti costitutivi della domanda così come in esso indicati e neppure si fa alcun riferimento all’eventuale attività integrativa di cui all’art. 183 c.p.c. (solo nel ricorso per revocazione, a p. 16, si specifica, che le conclusioni precisate nell’atto introduttivo non sono state modificate con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.), sia pur nel modo sommario necessario per adempiere al dettato del n. dell’art. 366 c.p.c. (Cass. 4/04/2006, n. 7825; Cass., ord., 28/05/2018,in tale ricorso, n. 13312).
2.4. Da quanto evidenziato consegue che il denunciato errore sul fatto processuale non sussiste e, anzi, il ricorso per revocazione è carente anche dell’esplicita attività tendente ad evidenziare che cosa nel ricorso ordinario evidenzierebbe l’errore in parola.
2.5. In ogni caso, va ribadito che l’apprezzamento della mancanza di indicazione del contenuto della domanda e dell’attività ai sensi dell’art. 183 c.p.c. come decisiva per fornire alla Corte un’esposizione sufficiente del fatto sostanziale e processuale è valutazione in iure non censurabile.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020
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