LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9707-2019 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RENZI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CELI;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MANDANICI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 24/1/2019, la Corte d’appello di Messina, in accoglimento dell’appello proposto da R.C., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato G.G. al risarcimento, in favore del R., dei danni da quest’ultimo subiti a seguito del delitto di calunnia di cui la G. era stata irrevocabilmente ritenuta colpevole (in danno del R.) in sede penale;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice, ha evidenziato come il credito risarcitorio del R. non potesse in nessun caso ritenersi prescritto, avendo quest’ultimo ritualmente provveduto all’interruzione del periodo prescrizionale nei termini di legge, ed essendo rimasta incontestata la liquidazione del risarcimento del danno operata nel corso delle pregresse fasi del giudizio, pur se successivamente dichiarate nulle in sede di legittimità;
avverso la sentenza d’appello, G.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione; R.C. resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente presentato memoria.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2945 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che gli atti compiuti dal R. nel corso del presente giudizio, in epoca anteriore alla pronuncia di annullamento con rimessione al primo giudice da parte della Corte di cassazione (annullamento conseguente alla rilevata nullità, mai sanata, della notificazione dell’originario atto di citazione), fossero valsi a interrompere la prescrizione del diritto del R. al risarcimento dei danni derivanti dalla condanna (divenuta definitiva in data 7/1/1998) pronunciata in sede penale a carico della G. e in favore dello stesso R.;
secondo la prospettazione della ricorrente, l’avvenuto annullamento in sede di legittimità (con rinvio c.d. “improprio” al primo giudice) del giudizio instaurato dal R. con atto di citazione invalidamente notificato (giudizio poi riassunto e proseguito con la pronuncia della sentenza d’appello impugnata in questa sede), proprio in quanto pronunciato in ragione dell’invalida instaurazione del contraddittorio nei confronti della G., aveva destituito di alcuna efficacia interruttiva della prescrizione (del diritto azionato in giudizio dal R.) tutti gli atti processuali travolti dalla pronuncia di legittimità, con la conseguenza che l’atto di riassunzione del R. successivo alla pronuncia di cassazione (l’unico astrattamente idoneo a interrompere per la prima volta la prescrizione del relativo credito risarcitorio), siccome partecipato all’odierna ricorrente oltre il termine di prescrizione decennale, non era valso a impedire l’estinzione per prescrizione del diritto di credito originariamente azionato;
ciò posto, il giudice a quo, nella parte in cui aveva viceversa riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione agli atti compiuti dal R. nel corso della fase processuale anteriore al relativo annullamento in sede di legittimità, doveva ritenersi inevitabilmente incorso nella violazione dei parametri normativi specificamente richiamati in questa sede;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come l’idoneità degli atti processuali a interrompere la prescrizione del diritto fatto valere nel giudizio cui tali atti si riferiscono chieda d’essere variamente modulata con specifico riguardo alla relativa qualificazione sotto il profilo rituale (ossia nei termini della relativa validità o invalidità processuale), trattandosi della necessità di verificare l’eventuale efficacia dell’atto processuale a spiegare la propria operatività propriamente sul piano dei rapporti sostanziali;
in particolare, a titolo di esempio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato come la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015, Rv. 637603 – 01);
nel caso di specie, non richiedendo, l’esercizio del credito risarcitorio del R., ai fini dell’interruzione della prescrizione, il necessario compimento di un atto processuale, l’effetto interruttivo della prescrizione doveva ritenersi prodotto da qualunque atto (di natura processuale o meno, processualmente valido o meno) che, pervenuto all’indirizzo della debitrice, avesse manifestato in modo inequivoco la volontà del R. di esercitare il proprio diritto nei confronti della G. (sul necessario carattere inequivoco della richiesta creditoria ai fini dell’interruzione della prescrizione, v., da ultimo, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018, Rv. 649150 – 01);
ciò posto, varrà osservare come, dalla stessa esposizione delle vicende processuali contenute nel corpo del ricorso, sia emerso che la G. ebbe a conseguire notizia della pendenza dell’odierno procedimento attraverso il ricevimento (mediante notificazione) della sentenza di primo grado con la quale la stessa G. era stata condannata al risarcimento dei danni in favore del R. (cfr. pag. 8 del ricorso), e che il processo avente a oggetto l’accertamento del diritto del R. al risarcimento dei danni ebbe a proseguire (al di là del successivo annullamento in sede di legittimità) in modo ininterrotto, tanto in appello, quanto dinanzi alla Corte di cassazione (e in sede di rinvio da questa), con la piena partecipazione della (pretesa) debitrice, formalmente costituitasi con l’impugnazione della sentenza di primo grado;
tali circostanze, indipendentemente dalla relativa qualificazione in termini di validità/invalidità processuale, devono ritenersi tali da attestare con certezza l’effettivo compimento, da parte del R., di un atto (la richiesta di notificazione della sentenza di condanna della debitrice), pacificamente ricevuto dalla G., con il quale lo stesso ebbe a partecipare alla controparte l’inequivoca volontà di far proprio il contenuto della sentenza che la condannava a corrispondere il dovuto risarcimento del danno in favore del notificante; e dunque, ad attestare l’effettivo compimento, da parte del R., di un atto inequivoca-mente diretto a esercitare il diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza oggetto della disposta notificazione;
questo atto ebbe certamente un mero effetto interruttivo (c.d. istantaneo) del corso della prescrizione, ma, a seguito di esso il qui ricorrente ebbe a proporre appello e, conseguentemente, tale comportamento processuale della G. (contumace involontaria in primo grado) – consistito nel manifestarsi nel processo con l’appello, sebbene adducente quella mancata conoscenza e postulando la nullità della notificazione e del processo per come svoltosi in precedenza – assunse valore idoneo a giustificare, non solo l’effetto interruttivo della prescrizione, ma anche un effetto interruttivo c.d. permanente, cioè sospensivo, a partire da quel momento;
il fatto che l’attività processuale svoltasi dopo la proposizione dell’appello fosse finalizzata a far valere la nullità dello svolgimento processuale pregresso, comportò soltanto l’irrilevanza – una volta riconosciuta la nullità – dell’attività processuale fino a quel momento svoltasi e, conseguentemente, ove il corso della prescrizione fosse maturato in ragione di quella irrilevanza – il che non è – l’attività processuale innescata dall’appello della ricorrente sarebbe stata inidonea a costituire valido esercizio del diritto;
non ricorrendo tale ipotesi il diritto risulta ancora validamente esercitato nel processo a far tempo dall’appello, quando ancora il termine prescrizionale non si era consumato e tale termine rimase, dunque, sospeso;
ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione del diritto risarcitorio del R. in epoca anteriore alla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, atteso che l’avvenuta (concreta ed effettiva) partecipazione, dal creditore alla debitrice, della volontà del primo di esercitare il proprio diritto proprio nel corso nel medesimo giudizio destinato ad accertarlo, valse a giustificare, non solo l’effetto interruttivo della prescrizione (all’epoca non ancora maturata), ma anche quello sospensivo a partire da quel momento, trattandosi dell’avvenuta interruzione della prescrizione di un diritto (da riconoscere come) azionato in giudizio, di cui lo svolgimento processuale ebbe a rappresentare un valido esercizio;
a nulla rileva, pertanto, sul piano sostanziale, il significato processuale dell’avvenuto annullamento delle fasi processuali precedenti la corrispondente pronuncia di legittimità, dovendo propriamente aversi riguardo, sul terreno del rapporto obbligatorio esistente tra le parti, all’avvenuto valida partecipazione, dal R. alla G., di un atto di esercizio del diritto di credito, di per sè pienamente idoneo (in quanto concretamente ed effettivamente partecipato alla controparte) a determinare l’interruzione della prescrizione, e alla successiva proposizione dell’appello (e costituzione da parte della G. come doveva sospenderne il decorso, in considerazione dell’avvenuta formale deduzione del medesimo diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito;
sulla base delle considerazioni che precedono, dev’essere rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate (alle quali la successiva memoria depositata non ha associato ulteriori argomentazioni di carattere decisivo), con la conseguente pronuncia del rigetto del ricorso;
la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;
dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020