Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1415 del 22/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34814-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO SALVATORE LUCIDO;

– ricorrente –

contro

I.F. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SAVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE PIRITORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 23/4/2018, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla I.F. s.a.s., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C.A. diretta alla condanna della I.F. s.a.s. al rilascio di un terreno appartenente, in comunione indivisa, ad C.A. e I.F., siccome detenuto sine titulo;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato, in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, come la società convenuta avesse validamente resistito alla pretesa del C., avendo indicato, a fondamento della propria detenzione, il contratto di locazione stipulato tra la stessa società e F.I., comproprietario di detto terreno, dovendo nella specie applicarsi il principio in forza del quale il contratto di locazione concluso dal comproprietario, in assenza di esplicito e preventivo dissenso degli altri comproprietari, deve ritenersi valido ed efficace, attesa altresì la presunzione, in assenza di prova contraria, del reciproco rapporto di rappresentanza tra i comunisti;

che, avverso la sentenza d’appello, C.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; che la I.F. s.a.s. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;

che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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