LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34388-2018 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA PICCI;
– ricorrente –
contro
T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA ROSATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA BRUNORI, SERGIO BENVENUTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1999/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
B.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1999/2018 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 27 agosto 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso T.R..
Il ricorrente, precisando che “nei termini in cui è stata formulata la sentenza, e proposto il presente ricorso, se ne può evitare la lettura”, enuncia i fatti per cui è causa e precisamente che insieme con B.M., comproprietaria, assistita dal controricorrente, aveva conferito ad un mediatore l’incarico di reperire un potenziale acquirente per un appartamento sito in *****. Come prima offerta l’acquirente individuato dal mediatore interessato all’acquisto si era dichiarato disposto ad acquistare il bene ad Euro 700.000,00. Tale offerta era stata accolta favorevolmente da B.M., ma non dall’odierno ricorrente che aveva preteso un corrispettivo non inferiore a 720.000,00. Mentre le trattative erano in corso, T.R. sarebbe intervenuto, comunicando al potenziale acquirente la contrarietà alla vendita di uno dei comproprietari, facendo sfumare l’affare.
B.M., con il patrocinio dell’odierno controricorrente, lo aveva citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la mancata vendita dell’immobile. Costituitosi in giudizio, il ricorrente chiamava, allo scopo di essere tenuto indenne dalla domanda attorea e per ottenerne la condanna al risarcimento del danno per la mancata conclusione dell’affare, T.R..
B.M., nel frattempo, rinunciava alla domanda risarcitoria.
Il ricorrente, venuto meno l’interesse alla rivalsa, insisteva per ottenere la condanna di T.R. al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 4183/2011, il Tribunale di Firenze respingeva la domanda risarcitoria.
La Corte d’Appello di Firenze, presso cui la decisione veniva impugnata dall’odierno ricorrente, con la decisione oggetto del presente ricorso, dichiarava inammissibile l’appello, perchè l’appellante non aveva seguito lo schema legale dell’art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 124.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente deduce “la violazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con la L. 7 agosto 212, n. 134. Violazione dell’art. 11 delle disp. gen., approvate preliminarmente al Codice civile con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, (G.U. 4 aprile 1942, n. 79, ediz. Straord.)”.
La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto, nonostante la specifica deduzione contenuta nella memoria di replica, che l’atto di appello era stato notificato il 12 giugno 2012 e che la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2.
Il motivo merita accoglimento.
Dalla motivazione della sentenza emerge expressis verbis che l’inammissibilità del gravame è stata basata sul mancato rispetto da parte dell’appellante dello schema dell’art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con la L. 7 agosto 2012.
Si tratta di un errore, perchè la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., – a mente della quale l’appellante deve indicare in maniera esatta al giudice sia le parti appellate, sia le modifiche richieste, sia le circostanze che comportano la violazione di legge, sia, infine, la rilevanza concreta di queste ultime – non era applicabile all’appello per cui è causa, essendo il testo novellato entrato in vigore successivamente alla notifica dell’appello, sicchè il giudice del gravame avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la specificità dei motivi d’appello, tenendo conto dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, che ben potevano sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè costituissero una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consentissero al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice. (Cass., Sez. un., 25/11/2008, n. 28057 e successiva giurisprudenza conforme).
Ne consegue che in accoglimento del ricorso, la sentenza viene cassata e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020