LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30237-2018 proposto da:
COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA VOCCIA DE FELICE;
– ricorrente –
contro
L.C., L.F., nella qualità di soci e amministratori della TENUTA POGGIONE SOCIETA’ AGRICOLA SS, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA FARNESE 101, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO GAUDENZI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA VICHI, FRANCESCO PAOLO RAVENNI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 522/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
L.F. e L.C. in qualità di soci unici e amministratori della società semplice agricola “Tenuta Poggione società agricola s.s.” hanno chiesto al Comune di Grosseto il rimborso dell’ICI relativa agli anni 2010/2001 pagata per alcun terreno edificabile sui quali la società svolge attività agricola.
Hanno invocato l’applicazione del beneficio previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9. Il Comune di Grosseto ha opposto diniego che i contribuenti hanno impugnato. Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo grado. I L. propongono appello e la CTR della Toscana con sentenza del 12.3.2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’invocato beneficio fiscale si applichi anche nel caso in cui la attività agricola è esercitata in forma societaria, a condizione che almeno la metà dei soci sia in possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
RITENUTO
Che:
3.- Con l’unico motivo del ricorso, il Comune di Grosseto lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) e art. 9, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2. Deduce il Comune che la CTR ha errato nella interpretazione delle norme citate perchè il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, ha circoscritto il campo di applicazione dell’invocato beneficio fiscale alle sole persone fisiche iscritte negli elenchi previdenziali. Anche se l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. può essere esercitata in forma societaria, ciò non significa secondo il Comune che le agevolazioni espressamente previste per la persona fisica possano estendersi anche alla società.
11 motivo è infondato.
La CTR ha accertato in punto di fatto che entrambi i soci della s.s. in oggetto, detentori della totalità delle quote sociali, sono imprenditori agricoli professionali, l’attività agricola è esercitata mediante conduzione diretta dei terreni in proprietà, i soci sono iscritti negli elenchi previdenziali INPS e il loro reddito deriva dall’attività agricola. Ha quindi ritenuto che spettasse l’agevolazione in parola facendo così corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di ICI, le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica della L. n. 153 del 1975, art. 12, da parte del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, art. 5 e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (Cass. 28062/2018; Cass. 11415/2019).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020