LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21849/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
R.G. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. CLAUDIO LUCISANO e dall’Avv. SONIA VULCANO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Crescenzio, 91;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 62/02/2018 depositata in data 15 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
Che:
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008, con cui erano stati accertati con metodo induttivo maggiori ricavi e conseguente maggior reddito di impresa, con maggiori imposte dirette e indirette;
che la CTP di Asti ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 15 gennaio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi;
che il contribuente intimato si è costituito con controricorso;
che l’Agenzia ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, provvedendo al pagamento dovuto;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che, trattandosi di definizione della controversia in termini analoghi a un accordo convenzionale con pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Lav., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);
che va disposta la compensazione integrale delle spese, stante l’espressa richiesta del ricorrente, compensazione che, in caso di definizione della causa per cessazione della materia del contendere, può es ere disposta anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poichè pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi dal fare uso del principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020