LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25198/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
ARTIGIANCREDITO TOSCANO CONSORZIO FIDI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA S.C. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. MARCO MICCINESI, dall’Avv. Prof. FRANCESCO PISTOLESI e dall’Avv. GIAN LUCA PINTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Prof.
MARCELLO CLARICH in Roma, Viale Liegi, 32;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 180/2018 depositata in data 2 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
Parte contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativo all’anno di imposta 2010, conseguente a un controllo formale, con recupero di maggiore IRAP;
che la CTP di Firenze ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Toscana, con sentenza in data 2 febbraio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo;
che il contribuente intimato si è costituito con controricorso;
che l’Agenzia ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, provvedendo al pagamento dovuto;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che, trattandosi di definizione della controversia in termini analoghi a un accordo convenzionale con pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Lav., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);
che va disposta la compensazione integrale delle spese, stante l’espressa richiesta del ricorrente, compensazione che, in caso di definizione della causa per cessazione della materia del contendere, può essere disposta anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poichè pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi dal fare uso del principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728).
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione per cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020