Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14215 del 08/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28426/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

A.A. (C. F. *****), AS.FR. (C. F.

*****)

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 671/18 depositata in data 28 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

CHE I contribuenti A.A. e As.Fr. hanno impugnato un avviso di accertamento con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si era proceduto alla rettifica del classamento catastale di un immobile in Comune di Lecce ricadente in una delle microzone nn. 1 e 2.

La CTP di Lecce ha accolto il ricorso e la CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza in data 28 febbraio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando che gli atti prodromici al classamento hanno mera rilevanza interna e non possono sostenere la motivazione dell’accertamento, nè risulta adeguata una motivazione dell’avviso di accertamento che fa riferimento generico all’ubicazione dell’immobile nella microzona e alla riqualificazione urbana della stessa, il che si riflette sulla validità dell’avviso di accertamento a termini della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Ritiene il ricorrente che l’avviso di accertamento contenesse l’indicazione degli scostamenti tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone, evidenziando come tale scostamento fosse superiore alla soglia di significatività del 35%. Deduce come notori gli aumenti del valore corrente del mercato immobiliare, correlato anche alla riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona in cui si trova l’immobile oggetto di accertamento.

2 – Il ricorso è infondato.

2.1 – Secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112). Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di una riclassificazione catastale di questo tipo (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).

2.2 – Non è, quindi, sufficiente, ai fini della corretta motivazione dell’atto impugnato, il richiamo agli atti presupposti, nè è sufficiente il generico richiamo agli incrementi di valore delle microzone e al fattore posizionale, posto che una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione impone “l’obbliòo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).

3 – La sentenza impugnata ha fatto buon uso di tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472