Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14414 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5135/2019 proposto da:

O.S. elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1283/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2020 dal Cons. Dott. MARULLI Marco.

FATTI DI CAUSA

1. O.S., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado nei suoi confronti della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 399, art. 11, comma 1, lett. c-ter, e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 artt. 8 e 32, avendo il decidente denegato il preteso riconoscimento senza considerare la condizione di estrema vulnerabilità del ricorrente in quanto vittima di un maleficio, il pregevole percorso di integrazione dal medesimo compiuto in Italia, le sofferenze ed i traumi patiti durante la sua permanenza in Libia, l’affrancamento della misura dal principio dispositivo regolante il processo e la sua natura di strumento elastico; 2) dell’applicabilità “al presente ricorso per riassunzione” della formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 6, antevigente alle modifiche di cui D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a messo di atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità, costituendo il compendio di un eterogeneo ventaglio di questioni prospettate senza che ne sia resa percepibile l’interna conseguenzialità logico-argometativa ed in particolare senza che ne sia evidenziata la specifica attitudine cassatoria nei modi esattamente richiesti dalla natura a critica vincolata del mezzo azionato e della necessità che quanto si contesti alla decisione impugnata trovi espressione in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità alla decisione impugnata e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione.

3. Il secondo motivo è del pari inammissibile, evidenziando ancor più del primo – e ben oltre l’incomprensibilità che suscita il richiamo ad un non meglio identificabile ricorso per riassunzione – il rilevato difetto di specificità, qui reso maggiormente manifesto dal fatto che nessun rinvio al provvedimento richiamato nel motivo è rinvenibile nella sentenza impugnata.

4. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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