LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4284/2019 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università
11, presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Ballerini Alessandra, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1781/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1) La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da O.O., cittadino nigeriano richiedente asilo, proveniente dal Delta State, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di aver militato nel PDP (People Democratic Party) dal 2011 per avere più possibilità di lavoro, di essere stato richiesto dai capi della formazione di collaborare per commettere brogli elettorali alle elezioni politiche, di essersi a poco a poco allontanato dal partito, di aver paura di essere attaccato da nemici politici e di essere considerato un traditore, di aver lasciato il proprio paese nel 2014.
La corte distrettuale ha condiviso il giudizio del tribunale secondo cui nella vicenda riferita dal richiedente non si ravvisava alcuna delle ipotesi che giustificano la concessione della protezione internazionale, ha rilevato che la situazione dell’Edo State è relativamente tranquilla ed ha escluso che il ricorrente avesse allegato elementi idonei a definire la presumibile durata della propria esposizione a rischio.
Contro la sentenza, pubblicata il 22.6.2018, O.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1) Con l’unico motivo, che deduce violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1066 (ratificato con L. n. 881 del 1977), con riferimento, in particolare, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c – ter nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, il ricorrente lamenta il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che la Corte d’appello non ha tenuto conto delle sofferenze da lui patite durante il suo transito in Libia, nè della malattia (tubercolosi) da cui è affetto e che, inoltre, non ha compiuto il doveroso giudizio di comparazione fra la situazione nella quale egli verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio e quella in cui versa in Italia. 2)11 motivo, che va riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto volto a denunciare plurimi vizi di motivazione del capo della sentenza impugnato, è fondato.
2.1) La corte d’appello ha respinto la domanda limitandosi a rilevare la “mancanza di elementi atti a definire la presumibile durata dell’esposizione a rischio del ricorrente”.
2.2) La motivazione, che dà implicitamente atto della ricorrenza di profili di vulnerabilità del richiedente asilo quantomeno transeunti, oltre ad apparire illogica e contraddittoria, non risulta fondata su alcun elemento di fatto (in particolare, non risulta condotta un’ analisi della situazione in cui il ricorrente si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio, specie con riguardo alla possibilità che egli riceva in Nigeria cure adeguate, ovvero che gli sia ivi garantito il diritto fondamentale alla salute), e si pone, pertanto, al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalla legge.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinchè riesamini la domanda di protezione umanitaria e provveda alla liquidazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020