Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14485 del 09/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11397-2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro della Valle, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Schillaci Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Valdes Luca;

– ricorrente –

contro

S.T., titolare della ditta individuale AS COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 117, presso lo studio dell’avvocato Nanna Antonella, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari, depositata il 26/02/2019;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Soldi Anna Maria che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

RITENUTO

Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2006 S.L. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari S.T., titolare della ditta individuale AS Costruzioni, chiedendo che il risarcimento di taluni danni asseritamente verificatisi durante l’esecuzione di un appalto edile. In particolare, l’attore esponeva che “durante lo svolgimento dei lavori si sono verificati diversi allagamenti sul solaio di calpestio, sito al piano secondo, sul solaio di copertura del vano scala e su alcuni balconi di proprietà dell’attore”. La causa veniva decisa dal Tribunale con sentenza n. 1509/2012, fatta oggetto di gravame.

Successivamente, nel 2010, il S. ricorreva al Presidente del Tribunale di Cagliari chiedendo un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto la corretta esecuzione dei lavori commissionati allo S.. Il c.t.u. rilevava: a) “sul muro di confine (…) La presenza di fessurazioni nell’intonaco”; b) “la presenza di tracce di umidità dell’nel vano scala che consente l’accesso alla terrazza situata all’ultimo livello”; c) “la presenza di una fessurazione lungo la linea di colmo e in corrispondenza della linea di contatto con il parapetto che delimita la terrazza”; d) “tracce di umidità sulla parte inferiore delle pareti che delimitano lateralmente il piano mansardato”; e) “rigonfiamenti ed esfoliazioni” sulla parete laterale di confine. Sulla base di tali accertamenti tecnici, il S. conveniva in giudizio nuovamente l’appaltatore con atto di citazione notificato il 3 giugno 2011 per ottenere il risarcimento dei danni discendenti dalle situazioni descritte nell’accertamento preventivo.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, ravvisando “identità tra i criteri di identificazione della domanda”, dichiarala la litispendenza fra tale causa e quella introdotta, fra le medesime parti, nel 2006 e ne ordinava la cancellazione dal ruolo, con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.

Il S. ha impugnato il provvedimento proponendo regolamento necessario di competenza. Lo S. ha depositato memorie, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Il Pubblico Ministero ha concluso come riportato in epigrafe.

Con atto pervenuto via PEC il 13 febbraio 2020, il procuratore del S. ha dichiarato l’intervenuto decesso del suo assistito, chiedendo che sia dichiarata l’interruzione del giudizio.

CONSIDERATO

Preliminarmente deve rilevarsi che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e ss.. Pertanto, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015, Rv. 638041 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 – 01). Poichè anche il giudizio di regolamento di competenza è un giudizio che si svolge davanti alla Corte di Cassazione ed obbedisce alla stessa logica dell’impulso di ufficio, vale anche per esso la stessa regola.

Venendo all’esame del ricorso, si deve rilevare che la relazione fra i due giudizi non era affatto di identità. Come risulta chiaramente dall’esposizione delle ragioni su cui si fondano le due domande, l’una si riferisce a danni asseritamente causati da infiltrazioni di umidità ai piani inferiori determinatesi durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una mansarda; l’altra ha ad oggetto la non rispondenza alle regole d’arte dell’opera ultimata.

Le circostanze che le due cause pendano fra i medesimi soggetti e abbiano ad oggetto danni verificatisi, secondo la prospettazione attorea, a causa dell’esecuzione del medesimo appalto, non è sufficiente per affermare l’identità di petitum e di causa petendi, nella misura in cui le domande hanno ad oggetto danni diversi, verificatisi in momenti differenti. E’ palese che per questi altri danni il ricorrente non avrebbe potuto agire all’atto della prima domanda e ciò perchè la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio non si era ancora manifestata e il relativo diritto non poteva azionarsi.

E’ poi da rilevare che la verifica dell’effettività dell’assunto attoreo circa il verificarsi dei danni in questione in epoca successiva è questione afferente al merito della domanda.

D’altro canto, quand’anche i danni fatti valere con il secondo processo si fossero già manifestati quando si agì per la prima volta e, dunque, si fosse potuto agire per ottenerne il risarcimento con la prima domanda, la relazione fra le due domande sarebbe stata semmai di continenza fra le cause, stante la non identità dei due petita, non già di litispendenza. Ed in quel caso allora, non potendo aver luogo la riunione dei processi supposta dall’art. 39 c.p.c., comma 2, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il secondo giudizio, ferma restando, una volta divenuta definitiva la decisione relativa alla prima causa, l’efficacia del giudicato eventualmente formatosi sulla parte delle due domande in comune. Oppure – secondo una ipotesi su cui non è qui il caso di soffermarsi – decidere il secondo processo dando rilievo alla circostanza che, nel regime processuale imperniato sulle preclusioni alla possibilità di ampliare la domanda, la proposizione in epoca successiva di una seconda domanda non si giustificava in termini di interesse ad agire, secondo la logica che vieta il frazionamento della pretesa.

In conclusione, la litispendenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti. Pertanto, va affermata la competenza del Tribunale di Cagliari a conoscere della domanda proposta dal S. con l’atto di citazione introduttiva del presente giudizio. Tale statuizione priva di effetti la liquidazione delle spese processuali contenuta nell’ordinanza impugnata.

La liquidazione delle spese del regolamento deve essere rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari, davanti al quale rimette le parti, con termine per la riassunzione, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento al giudice dichiarato competente.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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