LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27642-2018 proposto da:
L.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Di Vizio Riccardo Ernesto ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste, n. 61, presso lo studio dell’avvocato Venezia Maurizia;
– ricorrente –
contro
SER.COM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patriarca Rocco e Di Zazzo Roberta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’avvocato Conte Pierluigi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 774/2018 del Tribunale di Cassino, depositata il 22/06/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e il controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.
RITENUTO
L.F., creditore della Ser.Com s.r.l., avviava una procedura esecutiva presso terzi in esito alla quale, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla debitrice, gli è stata assegnata, in luogo della somma originariamente precettata, il minor importo di Euro 78.185,35, oltre le spese del processo esecutivo, a carico del terzo pignorato Comune di Pignataro Interamna. Con il medesimo provvedimento, il giudice dell’esecuzione fissava un’udienza per il prosieguo dell’opposizione nel merito.
Il Liburdi, per recuperare le somme non assegnategli, procedeva ad un ulteriore pignoramento nei confronti della Ser.Com s.r.l., che proponeva opposizione. La procedura esecutiva veniva sospesa. Riassunta la causa nel merito, il Tribunale di Cassino accoglieva l’opposizione, con condanna del creditore opposto al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione il Liburdi ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Ser.Com s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del marzo 2011.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione argomentando sul fatto che il Liburdi, per riscuotere le somme che non avevano costituito oggetto della prima ordinanza di assegnazione, avrebbe dovuto coltivare nel merito il giudizio di opposizione proposto dalla Ser.Com s.r.l., concernente l’interpretazione del titolo esecutivo e, in particolare, dei criteri di conteggio degli accessori del credito. Egli invece azionava un’altra procedura esecutiva presso terzi per il pagamento degli interessi non liquidati dal giudice dell’esecuzione. Prosegue il Tribunale sostenendo che, ottenuta l’assegnazione di una minor somma rispetto a quella richiesta, il creditore avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza con i rimedi di legge, essendogli preclusa la possibilità di introdurre una seconda ed autonoma azione esecutiva per il medesimo credito.
Appare, dunque, evidente che per il corretto inquadramento della vicenda in esame sarebbe stato necessario conoscere con esattezza il tenore della opposizione proposta dalla Ser.Com s.r.l. e delle ragioni poste a fondamento della prima ordinanza di assegnazione. L’indicazione di tali elementi è invece deficitaria, in violazione dei criteri di ammissibilità del ricorso posti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6. In particolare, taluni elementi processuali essenziali al fine di valutare l’eventuale fondatezza del ricorso in esame vengono del tutto omessi, oppure riportati in modo incompleto, solo per brevi stralci che non consentono di apprezzarne l’effettivo contenuto.
E’ particolarmente indicativa dell’incompleto tenore del ricorso l’esistenza di alcune discrasie fra i fatti di causa ricostruiti nella sentenza impugnata e quelli narrati dal ricorrente. Ad esempio, il Tribunale lascia intendere – fatte salve le precisazioni di cui appresso – che il Liburdi non abbia coltivato nel merito l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Ser.Com s.r.l., mentre il ricorrente sostiene di aver iscritto a ruolo la causa. Ed ancora, nel ricorso si fa riferimento ad una istanza di riduzione del pignoramento formulata dalla debitrice esecutata, mentre dalla sentenza emerge che l’assegnazione al Liburdi di una minor somma sarebbe stata dovuta ad un erroneo calcolo degli interessi, piuttosto che allo svincolo delle somme pignorate presso terzi diversi dal Comune di Pignataro Interamna.
Per tali ragioni il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.
Nondimeno, vale la pena osservare quanto segue.
Per quanto è dato ricavare dalla carente esposizione dei fatti di causa, sembrerebbe che la Ser.Com s.r.l. abbia proposto opposizione all’esecuzione, contestando il conteggio degli interessi esposto nell’atto di precetto (le ragioni dell’opposizione sono riportate a pag. 3 del ricorso, ma solo in parte, con alcune omissioni che impediscono di comprenderne l’effettiva portata). La assegnazione al Liburdi di una somma inferiore a quella richiesta troverebbe la propria giustificazione, quindi, in una valutazione sommaria di fondatezza delle ragioni dell’opponente. A questo punto, pendendo il giudizio di opposizione all’esecuzione avente ad oggetto l’interpretazione del titolo esecutivo in relazione agli accessori del credito, il Liburdi, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Cassino, non avrebbe dovuto/potuto impugnare la prima ordinanza di assegnazione, bensì coltivare il giudizio nel merito, onde evitare che si producesse l’effetto estintivo previsto dall’art. 624 c.p.c., comma 3.
La motivazione della sentenza impugnata è dunque errata.
Viene però in rilievo, a questo punto, una ulteriore carenza espositiva del ricorso: il Liburdi riferisce che la causa di opposizione, regolarmente iscritta a ruolo, si sarebbe successivamente estinta per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 309 c.p.c.; ma anche queste circostanze non risultano debitamente documentate, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Appare, tuttavia, decisiva la circostanza, riportata sia nella sentenza impugnata sia nel ricorso, della parziale sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del giudice del lavoro costituente titolo esecutivo. La Corte d’appello di Roma, in particolare, ha sospeso “l’esecuzione della sentenza n. 3992/15 di questa Corte per l’importo eccedente la somma assegnata dal Tribunale di Cassino con provvedimento RGE n. 999/2015 del 12/11/2015”. Il ricorrente non riferisce dell’esito finale di quel giudizio.
Risulta, pertanto, che il Liburdi non avesse titolo per procedere al secondo pignoramento non soltanto perchè la portata del titolo esecutivo era sub iudice nel giudizio di opposizione avverso la prima espropriazione forzata, ma anche – e soprattutto – perchè l’efficacia del titolo esecutivo era stata nel frattempo sospesa per tutto quanto sopra avanzasse agli importi già conseguiti dal creditore in esito al primo processo esecutivo.
In sostanza, dunque, qualora fossero risultati superabili i vizi di inammissibilità del ricorso in esame, lo stesso comunque non sarebbe stato accolto poichè, corretta la motivazione del provvedimento impugnato, lo stesso avrebbe trovato egualmente conferma.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020