Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14525 del 09/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12460-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DI TELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositato il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di accertamento tecnico preventivo, omologava la sussistenza del requisito sanitario, in relazione ad S.A., ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento e “considerato l’accoglimento parziale e/o lo spostamento della decorrenza” disponeva la compensazione delle spese;

ha proposto ricorso, per la cassazione della statuizione sulle spese, S.A. sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha depositato procura speciale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c.; parte ricorrente deduce l’erroneità della statuizione di compensazione delle spese, resa in difetto dei presupposti di legge; assume che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vi è stato un accoglimento parziale della domanda ma piuttosto integrale, in quanto il requisito sanitario è stato riconosciuto dal momento della presentazione della domanda amministrativa;

il motivo è fondato;

il decreto di omologa ha disposto la compensazione integrale delle spese legali, ponendo a carico dell’Istituto solo quelle di CTU;

le ragioni poste a giustificazione della disposta compensazione (“accoglimento parziale e/o spostamento della decorrenza”) non ricorrono, avendo il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come emerge dagli atti ritualmente trascritti, accertato il requisito sanitario della indennità di accompagnamento sin dalla proposizione della domanda amministrativa;

sussiste, pertanto, il vizio denunziato; il provvedimento impugnato deve essere cassato e gli atti rinviati ad altro giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perchè provveda ad una nuova statuizione sulle spese, emendandola dall’evidenziato errore;

il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato, nei limiti della censura, e rinvia – anche per le spese del giudizio di legittimità – ad altro giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472