LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15883-2013 proposto da:
R.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GORGONI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di R.M.M., esercente l’attività di vendita al dettaglio di calzature, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003 con il quale, a seguito di una ricostruzione della contabilità con procedimento analitico-induttivo, accertava maggiori ricavi imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA per Euro65.027,00, oltre alla indebita detrazione di costi ai fini IRPEF e IRAP.
Non avendo avuto esito favorevole l’accertamento con adesione, la contribuente impugnava l’avviso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo i maggiori ricavi a Euro 18.543,00 sul rilievo della crisi del commercio al dettaglio del settore calzaturiero e dei documenti depositati, sintomo di reale difficoltà economica.
La Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA con sentenza n. 63/01/2012 depositata il 3.5.2012, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, determinava i maggiori ricavi in Euro31.826,00 e respingeva l’appello incidentale della contribuente.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il suo mezzo a quattro motivi, illustrati con memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.L. 30 agosto 93, n. 351, art. 62 sexies, in correlazione con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che la CTR aveva disatteso le risultanze che emergevano dallo studio di settore applicabile senza neppure indicarne le ragioni.
2. Con il secondo motivo la contribuente deduce l’omessa motivazione in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali la CTR aveva ritenuto di disattendere le risultanze dello studio di settore applicabile nella fattispecie, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
3.1.La CTR ha ritenuto, correttamente, non sussistere alcun obbligo da parte dell’amministrazione di attenersi agli studi di settore, sia per le incongruenze rilevate sia perchè l’accertamento aveva tenuto conto di altri riferimenti normativi, vale a dire del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e ss. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e ha verificato l’esistenza dei presupposti atti a sostenere l’accertamento.
Nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in tema di imposte reddituali, la rettifica in aumento dell’imponibile esposto in dichiarazione è possibile se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolte dall’Ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
La procedura di accertamento fiscale sulla base dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma l’affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili (Cass., sez.un., 26635, 26636, 26637 e 26638/09).
Nulla esclude, per conseguenza, che, in sede di accertamento analitico-induttivo, l’amministrazione si possa basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente, pur tratti dagli studi di settore, senza essere tenuta a verificare tutti i dati richiesti per lo studio (Cass. 27 luglio 2011, n. 16430Cass. 15323/2015).
Quel che rileva è il peso da attribuire agli elementi prescelti e la loro idoneità ad assurgere al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti.
4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nullità della sentenza per omessa motivazione sulla valutazione degli elementi di prova documentali prodotti in giudizio da cui potevano desumersi lo stato di crisi dell’attività commerciale e l’inesistenza dei maggiori ricavi, accertati dall’Amministrazione in contrasto con le risultanze degli studi di settore.
4.1.La censura non è fondata.
La CTR ha tenuto conto degli elementi forniti dalla contribuente nella determinazione della percentuale di ricarico, stabilita nel 45% (la contribuente aveva indicato una percentuale del 28,34 % mentre l’ufficio aveva applicato una percentuale del 65%) affermando che gli sconti (fuori dal periodo dei saldi) praticati alla clientela, non riconosciuti dall’ufficio “vengono praticati non solo per gli usi del mercato, ma anche per le obiettive necessità di cassa dell’azienda che risulta pressata da impegni finanziari”.
4.2. Non ha refluenza, nel presente giudizio, la circostanza che un avviso di accertamento per il 2002 sia stato annullato, attesa l’autonomia dei periodi di imposta.
Ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e Fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi. Ne consegue che, qualora le controversie relative a diverse annualità d’imposta, ancorchè concernenti questioni in tutto o in parte analoghe, siano separatamente decise con più sentenze, ciascun giudizio mantiene la sua autonomia e la decisione ad esso relativa non è suscettibile di costituire cosa giudicata rispetto ai giudizi relativi alle altre annualità (Cass. 14125/2009 e 22197/2004). Nel processo tributario l’efficacia del giudicato trova, infatti, ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica in relazione agli elementi non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, come ad esempio la capacità contributiva, le spese deducibili, i ricavi. (Cass. 37/2019) 4.3. Irrilevante è poi la circostanza che non è stato emesso alcun accertamento per il 2004.
Poichè a ciascun periodo d’imposta corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria rientra nel potere dell’Amministrazione Finanziaria procedere al controllo delle singole dichiarazioni in relazione a ciascuna annualità; il fatto che l’Agenzia delle Entrate non abbia provveduto al controllo della dichiarazione dei redditi con riferimento ad annualità vicine a quella verificata nulla prova sulla correttezza della dichiarazione reddituale.
5.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione in relazione alla mancata o inadeguata esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche che hanno indotto la CTR a rideterminare la percentuale di ricarico applicata alle vendite non in saldo nella misura del 45% in luogo del 65% presunto dall’Agenzia o del 28,34% indicato dalla contribuente.
La censura non è fondata.
Invero, il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; in quest’ultimo caso, infatti, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass.Civ., 2272/2007).
La CTR ha dato conto di avere esaminato gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020