Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14720 del 10/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19369/2019 proposto da:

E.D., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. E.D., nato il *****, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Brescia del 28/05/2019, n. 2991, che ha rigettato la domanda di protezione internazionale. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato prova della fondatezza dei fatti allegati, dal momento che la narrazione del proprio vissuto, svolta di fronte alla Commissione Territoriale e al Collegio, era intrinsecamente contraddittoria con riguardo ad elementi di non secondaria importanza, mentre la documentazione allegata a sostegno delle dichiarazioni era inattendibile in quanto confusa, imprecisa e incoerente.

2. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6, T.U.I.”, ascrivendosi al Tribunale di non aver preso in considerazione la documentazione prodotta e le dichiarazioni precise e dettagliate rilasciate, sì come di non aver attivato i poteri officiosi istruttori.

II) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controversie e decisive ai fini del giudizio”, per non aver il Tribunale acquisito informazioni aggiornate sul paese di origine del ricorrente e per aver fondato la propria valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese su asserzioni inidonee a farne comprendere le ragioni.

III) “Illegittimità del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè violazione dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15”.

3. Il ricorso di E.D. è inammissibile.

Il ricorso è del tutto carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali. La prima pagina dell’atto di impugnazione, dopo l’epigrafe con l’indicazione dei nomi delle parti e del provvedimento gravato, contiene direttamente l’illustrazione del tre “motivi”, e così non espone, nemmeno minimamente, i fatti storici che hanno occasionato la controversia, le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda era stata introdotte e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto utili attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (essendo a tal fine irrilevante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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