LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17673/13, promosso da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza 172/34/12 del 24 maggio 2012 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania.
RILEVATO
CHE:
Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, confermando quella di primo grado, ha parzialmente annullato l’avviso di accertamento n. ***** per i.r.pe.f. e i.r.a.p 1999, con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base del p.v.c. 22.11.2004 della Guardia di Finanza, aveva accertato in capo a C.G., per l’anno 1999, un reddito d’impresa di Lire 145.000.000.
L’Ufficio aveva accertato detto reddito induttivamente a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in quanto il contribuente non aveva presentato la dichiarazione mod. Unico 2000 e non aveva tenuto le scritture contabili obbligatorie. Il reddito era stato determinato sulla base di bollettari delle fatture emesse e di indagini bancarie.
La Commissione tributaria provinciale, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, aveva determinato il reddito d’impresa solo sulla base dei ricavi dimostrati dalle fatture emesse, riducendolo a Lire 22.726.000.
La sentenza, appellata dall’Ufficio, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto che le movimentazioni bancarie da sè sole, non potessero essere integralmente poste a base dell’accertamento del reddito in quanto comunque l’ammontare relativo dovesse essere depurato dalle spese; “per non dire che tali movimentazioni bancarie sono state acquisite tenuto conto anche delle movimentazioni bancarie di C.F., fratello del ricorrente e titolare di analoga attività… E’ pacifico che la determinazione dei ricavi non può essere direttamente ed esclusivamente collegata a versamenti bancari; nè possono considerarsi spese inerenti all’esercizio dell’impresa tutti i prelevamenti…”.
Per la Cassazione di questa sentenza ricorre, per due motivi, l’Agenzia delle entrate.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “omessa e/o comunque insufficiente motivazione, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” in quanto la sentenza, senza che fosse mutato il quadro probatorio nel giudizio d’appello, stante la mancata costituzione del contribuente, aveva ritenuto, contrariamente a quanto esplicitamente affermato dalla sentenza di primo grado, che gli accertamenti bancari e erano stati eseguiti anche sul conto del fratello del contribuente, che svolgeva analoga attività.
Con il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2729 e 2697 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto la sentenza aveva negato il valore presuntivo degli accertamenti bancari, a fronte dei quali spetta al contribuente dare la prova che si tratti di movimenti estranei all’attività di impresa o relativi a risorse escluse dalla base imponibile.
I motivi sono entrambi fondati.
Posto che la Commissione tributaria provinciale aveva rimarcato, nel quadro della reputata generale inconsistenza dell’impugnazione del contribuente, che “la stessa contestazione, relativa al fatto che la verifica erroneamente prende in considerazione anche le movimentazioni bancarie del signor C.F., fratello del ricorrente, rimane puramente labiale, siccome prima di ogni valido riscontro probatorio”, la sentenza non spiega in base a quali nuove risultanze o in base a quali errate o omesse valutazioni dei giudici di primo grado sia stata tratta la conclusione secondo cui gli accertamenti bancari abbiano compreso anche i conti correnti del fratello del contribuente. Questa circostanza, che avrebbe costituito un punto certamente decisivo della controversia, avrebbe dovuto essere motivata ed invece è stata immotivatamente asserita.
Riguardo agli accertamenti bancari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, la giurisprudenza della Corte è ferma nell’affermare che essi costituiscono, sia nella forma del prelevamento (ove riferiti ad attività d’impresa), che nella forma del versamento, una presunzione che compete al contribuente specificamente contestare con prove contrarie, anche solo presuntive (Cass., 10480/2018; Cass. 11102/2017; Cass., 4829/2015; Cass., 25502/2011).
La sentenza della Commissione tributaria regionale, avendo ignorato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza sopra citata, ha violato le norme indicate dalla ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata e rinviata davanti alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sez. stacc. di Catania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020