Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14967 del 14/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19476-2018 proposto da:

TAP AIR PORTUGAL – TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. RAPPRESENTANZA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEO GHISALBERTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 173, presso lo studio dell’avvocato CIRO INTINO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5702/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2018, r.g.n. 7158/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

RILEVA che:

con ricorso depositato l’undici novembre 2013 il sig. A.M. appellò la sentenza n. 6531 del 2013, pronunciata dal giudice del lavoro di Roma, di integrale rigetto delle sue domande relative all’impugnativa di licenziamento per giusta causa, intimatogli dalla sua datrice di lavoro TAP AIR PORTUGAL – TRASPOTES AEREOS PORTUGUESES S.A. – con lettera del 1 luglio 2010;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5702 in data 6 dicembre 2017, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 27 febbraio 2018, accolse l’interposto gravame riformando l’impugnata pronuncia mediante declaratoria d’illegittimità del recesso in data primo luglio 2010. Ordinò, quindi, alla appellata società di reintegrare il ricorrente del suo posto di lavoro e la condannò al pagamento di un’indennità pari alle retribuzioni globali di fatto spettanti dalla cessazione del rapporto di lavoro sino alla effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito per i successivi rapporti di lavoro di cui alla certificazione del centro per l’impiego di Roma Primavalle in data 5 dicembre 2017, oltre accessori di legge, nonchè al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Condannò, altresì, l’appellata al rimborso delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio;

secondo la Corte capitolina, era fondato il primo motivo di appello, con il quale era stata censurata l’impugnata sentenza per non aver ritenuto la genericità della contestazione disciplinare, con conseguente assorbimento delle altre doglianze mosse dall’appellante. Si trattava di accuse gravi in quanto integranti gli estremi di reato. Infatti, vi era stato un procedimento penale a carico dell’ A. per appropriazione indebita della complessiva somma di Euro 2304,00 riscossa dai clienti per il pagamento di biglietti aerei, in Roma dal 6 aprile al 30 luglio del 2010, per cui il Tribunale aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto ascrittogli, come da sentenza n. 19.253 del 2014. Tali fatti avrebbero richiesto, ad avviso della Corte territoriale, un ben più elevato coefficiente di specificità per consentire al lavoratore di difendersi nell’ambito del procedimento disciplinare, non potendosi quindi condividere il diverso ragionamento seguito dal giudice di primo grado, il quale aveva desunto la specificità in base al rilievo secondo cui, “pur mancando ogni riferimento ad episodi specifici, date o somme eventualmente intascate, la contestazione era formulata in modo tale da consentire al ricorrente di inquadrare compiutamente i fatti e le condotte illecite ipotizzate nei suoi confronti”, apparendo affatto evidente, per contro, che l’assoluta mancanza di riferimenti idonei a contestualizzare e quindi ad individuare le condotte illecite, in sè o con riguardo alle singole operazioni di emissione di biglietti, cambi date e cambi classe nell’ambito delle quali esse sarebbero state poste in essere, non essendo stato riportato alcun elemento di fatto, neanche come riferimento temporale, a ciò idoneo, non rendendo quindi possibile alcuna difesa, se non nei limiti di una negazione a sua volta fatto generica, come in effetti era avvenuto da parte dell’ A.. Al riguardo la Corte territoriale richiamava il principio affermato da Cass. n. 29240 del 2017 (nonchè da Cass. n. 18377 del 2006). Nel caso in esame, per quanto già rilevato, ad avviso della Corte distrettuale era evidente che nessuna indicazione idonea all’individuazione dei fatti, contestati quali mere “categorie” generali ed astratte di illecito (quali “emissioni di biglietteria per importi inferiori a quelli effettivamente dovuti dal passeggero”, sub specie di avere “richiesto al cliente il pagamento integrale delle tasse di emissione del biglietto” omettendo “di riportare l’importo complessivo versato dal passeggero sul biglietto stesso, emettendo il titolo di viaggio per un importo complessivo quindi non corrispondente a quanto effettivamente pagato dal passeggero e conseguentemente non consentendo alla Compagnia di incassare quanto dovuto”, nonchè di avere “in presenza di richieste di cambi data, nonchè di richieste di cambi di classe da parte dei passeggeri… omesso di emettere i documenti relativi all’incasso delle penalità dovute dagli stessi per la riemissione della biglietteria in assenza di specifica autorizzazione”), vi era nella lettera di contestazione e ciò benchè come pure ivi evidenziato, vi fossero stati accertamenti compiuti direttamente con i clienti interessati che tali illeciti avrebbero fatto emergere, e quindi, nonostante la consapevolezza da parte datoriale delle specifiche operazioni di biglietteria, nel corso delle quali illeciti -appartenenti alle categorie solo genericamente indicate- si sarebbero verificati. Nè il requisito della specificità poteva trarsi indirettamente in considerazione procedimento penale sopra indicato, soltanto successivamente instaurato, con l’iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 30 luglio 2010, quindi non richiamato nella lettera di contestazione, peraltro con un capo di imputazione a sua volta maggiormente specifico unicamente riguardo all’importo complessivo delle somme asseritamente sottratte e al complessivo periodo di tempo di riferimento dell’illecito, periodo in parte anche successivo alla data della contestazione disciplinare. Pertanto, il licenziamento intimato era illegittimo per violazione della fondamentale garanzia procedimentale, sicchè nella pacifica ricorrenza dei requisiti dimensionali, doveva disporsi, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, secondo il testo vigente ratione temporis, la reintegrazione dell’ A. nel suo posto di lavoro con la condanna della società appellata al risarcimento del danno cagionato mediante pagamento di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto spettante dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal 2 luglio 2010 sino alla effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, secondo le precisazioni anche a tal riguardo contenute nella parte motiva della sentenza d’appello;

quest’ultima è stata, quindi, impugnata dalla società datrice di lavoro mediante ricorso per cassazione in data 21 / 25 giugno 2018, affidato a due motivi, cui ha resistito A.M. mediante controricorso del 3 agosto 2018.

entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la società ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè degli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., al riguardo inoltre richiamando il “precedente favorevole” di Cassazione sez. lavoro 20 marzo 2018 n. 6889 (di cui alla massima 647500 – 01: in tema di licenziamento disciplinare, nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa). Nel caso di specie con la missiva del 25 giugno 2010 la società ricorrente aveva contestato rilevanti e ripetute irregolarità riferibili all’ A., essendo state appurate in particolare diverse emissioni di biglietteria per importi inferiori a quelli effettivamente dovuti dal passeggero. Quindi, a seguito di accertamenti compiuti direttamente con i clienti interessati, era stato accertato come in talune occasioni il dipendente, pur avendo chiesto al cliente il pagamento integrale delle tasse di emissione del biglietto, avesse omesso di riportare l’importo complessivo, non corrispondente a quanto effettivamente pagato dal passeggero, così non consentendo alla Compagnia di incassare quanto dovuto. In altri casi, in presenza di richieste di cambi data nonchè di richieste di cambi classe, risultava omessa l’emissione dei documenti relativi all’incasso delle penalità dovute per la riemissione della biglietteria in assenza di specifica autorizzazione. Secondo parte ricorrente, l’errata interpretazione fornita dalla Corte di appello consisteva nell’aver ritenuto il principio di sufficiente specificità degli addebiti soddisfatto soltanto da una contestazione corredata della analitica indicazione delle circostanze temporali in occasione delle quali si sarebbero integrate le singole condotte costituente inadempimento, ovvero come nel caso di specie, della menzione delle singole operazioni di appropriazione poste in essere dal lavoratore, appropriazioni peraltro confermate nel corso della prova testimoniale. Tale interpretazione muoveva dall’errata lettura dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle finalità di tutela che questa norma intendeva perseguire attraverso la predisposizione del mini-contraddittorio, nel quale si sostanziava il procedimento disciplinare lavoristico. Finalità di garanzia del prestatore di lavoro pienamente assolta allorchè, a prescindere dall’astratta valutazione di specificità della contestazione disciplinare, risulti eventualmente anche in sede processuale che contenuto era comunque intellegibile dal suo destinatario. Come affermato anche da Cass. 18 giugno 2002 n. 8853, l’esigenza di specificità della contestazione non obbediva ai rigidi canoni caratterizzanti la formulazione dell’accusa nel processo penale, ma si modellava in relazione ai principi di correttezza, connotanti il rapporto già esistente tra le parti, sicchè l’omesso riferimento temporale dei singoli eventi illeciti, così come la non minuziosa descrizione delle singole condotte di appropriazione consentivano, comunque, al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa ab origine agevolato dalla circoscritta esposizione debitoria nell’ambito del sinallagma contrattuale. Pertanto, diversamente dal soggetto incriminato nell’ambito di un procedimento penale, il lavoratore subordinato cui venga contestato un inadempimento, come nel caso di specie, è in grado di circostanziare l’addebito mossogli in quanto riferito alla sua normale attività lavorativa e al ristretto ambito delle mansioni concretamente svolte. Per giunta, all’ A. erano state contestate condotte finalizzate ad intascare danaro proveniente da operazioni di biglietteria non contabilizzate, sicchè la natura dolosa dei comportamenti addebitati li rendeva agevolmente identificabili dall’autore. Diversamente, un maggior livello di precisione sarebbe stato indubbiamente necessario laddove le condotte contestate fossero consistite in semplici errori o comunque in comportamenti non dolosi, come tali non bisognevoli di maggiore specificazione per poter essere identificabili dall’inconsapevole autore. In caso contrario, avallando cioè un’interpretazione meramente astratta e formalistica del principio di specificazione, ad avviso di parte ricorrente si conferirebbe al cit. art. 7 una portata difensiva che nell’ambito del rapporto contrattuale contrasterebbe con le regole della buona fede e correttezza nell’interpretazione e nell’esecuzione delle obbligazioni non giustificabili dalla condizione di subordinazione tecnico-funzionale caratterizzante il rapporto di lavoro. Peraltro, il principio di sufficiente specificazione della contestazione disciplinare non era finalizzato ad agevolare la difesa del lavoratore, bensì a renderla soltanto possibile. Dovendosi, invece, dedurre dalle conclusioni tratte dalla Corte d’Appello che l’ A. non fosse in grado in base alle contestazioni mosse di comprendere in quali casi lo stesso si sarebbe appropriato di danaro contante proveniente dai clienti della compagnia. Lo stesso vizio di falsa applicazione dell’art. 7 risultava anche con riferimento alla parte della pronuncia impugnata, laddove si era sostenuta la genericità della contestazione perchè riferita soltanto a mere categorie generali ed astratte di illecito, mentre era di tutta evidenza che i fatti contestati nello specifico non rappresentavano categorie astratte, ma fatti di per sè già circostanziati e descritti nell’ambito delle specifiche mansioni svolte dal dipendente in qualità di addetto alla biglietteria, trattandosi di specifici inadempimenti dolosi riferibili proprio a specifiche circostanziate mansioni svolte dal lavoratore che infatti aveva emesso biglietti per importi inferiori a quelli dovuti oppure non aveva versato il danaro relativo alle penali per cambio dei biglietti. Inoltre, la circostanza per cui il lavoratore aveva offerto la restituzione delle somme intascate, così ammettendo le condotte dolose poste in essere, poteva e doveva essere valutata dal giudice del gravame anche nel senso della sufficiente determinatezza della contestazione disciplinare, infatti compresa in ogni sua parte dal destinatario della medesima. In proposito, la società ricorrente ha richiamato le testimonianze rese all’udienza del 10 luglio 2012, concernenti ammissioni fatte dal dipendente che si era quindi dichiarato anche disposto a restituire tutto. Pertanto, doveva considerarsi la contestazione perfettamente specifica, in quanto riferita a circostanze discusse in contraddittorio con il lavoratore, sicchè soltanto un’interpretazione formalistica e distorta del principio di sufficiente specificazione poteva far ritenere quella contestazione riferita circostanze non comprensibili all’interessato;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’avvenuta confessione del lavoratore in merito alle condotte tenute e all’offerta di restituzione del danaro sottratto alla sua datrice di lavoro. Infatti, la circostanza dell’avvenuto ammissione stragiudiziale circa le condotte “appropriative” si prestava ad essere riguardata anche sotto il profilo dell’omessa valutazione ex art. 360 n. 5 cit.. Pure nel ricorso introduttivo del giudizio al punto 3 delle pagine 2 e 3 era stata dedotta la non corrispondenza al vero della circostanza, secondo la quale il ricorrente si era reso disponibile a restituire importi distratti nel corso degli ultimi mesi, facendosi altresì riferimento alla pagina 7 alla asserita confessione stragiudiziale (cfr. meglio pagg. 16 e 17 del ricorso per cassazione). Tutti gli scritti difensivi in sintesi richiamati avevano, quindi, a più riprese dibattuto sulla confessione stragiudiziale del lavoratore circa l’effettivo svolgimento da parte sua delle condotte contestate. La circostanza era stata, dunque, oggetto di discussione, sia sotto il profilo della sua veridicità che sotto quello delle implicazioni sulla legittimità dell’atto di licenziamento. In altre parole, il lavoratore nel corso del procedimento disciplinare avrebbe chiaramente confermato di aver posto in essere tutti gli illeciti contestati, offrendo addirittura di restituire quanto dolosamente intascato. In buona sostanza, quindi, l’ A. aveva compreso di essere stato scoperto, ammettendo pertanto le mancanze poste in essere e offrendo di restituire il maltolto. Ne derivava il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, non avendo la Corte d’Appello affatto esaminato la circostanza pacificamente in atti dell’avvenuta confessione, prova palmare che l’incolpato fosse consapevole di quali fossero le circostanze in contestazione, perciò evidentemente non censurabile di genericità. Il principio di sufficiente determinatezza asseritamente reso dalla condotta datoriale non era pertanto compatibile con il comportamento osservato dal A.;

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese per le seguenti ragioni;

invero, quanto al primo motivo, la doglianza non appare pertinente rispetto alle specifiche e dettagliate surriferite argomentazioni, in base alle quali la Corte di merito ha accertato la genericità della contestazione disciplinare in questione, “non essendo riportato alcun elemento di fatto, neanche temporale, a ciò idoneo”, che “non rendeva possibile alcuna difesa, se non nei termini di una negazione affatto generica, come in effetti avvenuto, da parte dell’ A.”. Costui, in effetti, come pure ricordato a pagina 2 della sentenza qui impugnata, con lettera del 30 giugno 2010, nel riscontrare la contestazione disciplinare di cui alla missiva del precedente giorno 25, ne contestava a sua volta integralmente il contenuto, non rispondendo al vero “quanto da voi genericamente contestatomi”. Parte ricorrente sul punto si è invero limitata a contrapporre la sua interpretazione della vicenda rispetto a quanto per contro ritenuto dalla Corte di merito, che dopo aver riprodotto testualmente la missiva del 25 giugno 2010, analiticamente ne interpretava il contenuto nei surriferiti termini, per cui inoltre non risultano specifiche confutazioni dell’anzidetta contestazione circa eventuali violazioni dei criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (cfr. infatti, tra le altre, Cass. I civ. n. 9127 del 6/5/2015, secondo cui le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicchè, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto), donde l’inammissibilità, anche sotto tale profilo, della censura per carenza di specifiche e pertinenti confutazioni sul punto, non essendo d’altro canto consentito in sede di legittimità sindacare le motivate valutazioni, in punto, di fatto di esclusiva competenza dei giudici di merito. Ed invero, in tema di licenziamento disciplinare, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l’apprezzamento di tale requisito – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass. lav. n. 13667 del 30/05/2018, secondo cui in particolare: “… 11. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto ai contratti, ma che può trovare applicazione anche con riguardo all’interpretazione degli atti unilaterali, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una interpretazione alternativa della dichiarazione unilaterale, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione dell’atto è riservata (cfr., Cass., n. 15471 del 2017).

In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.(Cass., n. 27136 del 2017)….”);

parimenti va disattesa la seconda censura, formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per cui, a parte la mancanza di esaurienti allegazioni e indicazioni occorrenti art. 366 c.p.c., comma 1, anche nel merito le doglianze appaiono infondate, siccome riferite, per quanto è dato comprendere, a circostanze comunque anteriori o coeve ed in ogni caso estranee alla formale contestazione disciplinare di cui alla missiva del 25 giugno 2010, in relazione alla quale si impone il requisito della specificità, però come sopra visto escluso dalla Corte di merito, assumendo quindi tale requisito rilievo esclusivamente nell’ambito del procedimento così come formalmente disciplinato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, quindi nella specie con riferimento al riscontro fornito dall’incolpato A. come da succitata lettera del 30 giugno 2010. Per altro verso, la Corte capitolina non mancava di rilevare, tra l’altro, nell’ambito della motivazione, come con il recesso per giusta causa in data primo luglio 2010 fosse stato accennato pure al preteso riconoscimento delle responsabilità da parte dell’ A. in occasione di un colloquio svoltosi “a margine della consegna della richiamata lettera di contestazione” con l’offerta anche di “restituire gli importi distratti negli ultimi mesi”, sicchè l’ammissione, cui pure si riferisce la seconda censura, risulta evidentemente essere stata ad ogni modo considerata dalla Corte di merito, che tuttavia richiamava altresì la suindicata sentenza penale (di segno evidentemente contrario e incompatibile con l’asserito riconoscimento), mediante cui lo stesso ANGEINI veniva ampiamente scagionato dal reato di appropriazione indebita con formula ampia, per insussistenza del fatto addebitato.

pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 5000,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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