LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6042-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SPEEDY LINE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6537/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. N’ARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento per IRPEF e IRAP, anno 2011, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che “la notifica della cartella esattoriale non è valida se essa è avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anzichè “.p7m”, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.
La Società è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 4, 5, 6 e 11, nonchè dell’ art. 2697 c.c. e artt. 2712 e 2719 c.c., per aver la CTR rilevato che l’immodificabilità del file si associasse alla sola estensione “.p7m”.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. n. Sez. 6 – 5, Ord. n. 6417/2019), ha affermato, in analoga fattispecie, che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “.pdf” anzichè “.p7m”.
E’ stato sul punto precisato che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia – ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266).
Ebbene, in applicazione dei superiori principi, nel caso di specie ha errato la CTR nel ritenere nel ritenere che “solo l’estensione “.p7m” può attestare la certificazione della firma.
In accoglimento del ricorso la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020