LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 467-2019 proposto da:
CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMPAGNANO N. 56, presso lo studio dell’avvocato TARABBO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SEPE GIACOMO;
– ricorrente –
contro
R.G., difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8723/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Posillipo propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione della sentenza n. 8723/2018 dell’11 ottobre 2018 resa dal Tribunale di Napoli. Questa sentenza, respingendo l’appello proposto da R.G. contro la pronuncia resa in primo grado dal Giudice di pace di Napoli il 22 dicembre 2015, ha conseguentemente confermato il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dell’importo di Euro 1.800,00, intimato al Rosciano per il mancato pagamento di quote associative, condannando l’appellato soccombente a rimborsare alla Associazione Circolo Nautico Posillipo le spese giudiziali liquidate in Euro 1.000,00 a titolo di compenso professionale.
R.G. resiste con controricorso.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, in quanto la liquidazione delle spese processuali operata dal Tribunale è inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 2 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Il motivo di ricorso è fondato.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dal controricorrente, in quanto la censura rispetta la prescrizione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e 6, c.p.c., indicando gli atti e di documenti essenziali per la valutazione di fondatezza del motivo dell’impugnazione.
Come chiarito da questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento (nei limiti degli aumenti e delle diminuzioni consentiti ora dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 4, applicabile nel caso in esame ratione temporis), e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra altresì il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dal Tribunale di Napoli in complessivi Euro 1.000,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 2 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), pur applicata la riduzione massima consentita (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura proposta, con rinvio al Tribunale di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuova determinazione delle spese processuali d’appello, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020