LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36818/2018 R.G. proposto da:
C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Francesco COCOLA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 17, presso lo Studio di Consulenza Legale Network – SLCN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del Presidente pro tempore, nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso principale, dall’avv. Francesco COCOLA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 17, presso lo Studio di Consulenza Legale Network – SLCN;
– controricorrente a ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 3136/10/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
LA CORTE:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia relativa ad impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle prodromiche cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di debiti tributari di diversa natura, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e confermava l’annullamento integrale dell’atto impugnato, per decorso del termine prescrizionale con riferimento alla cartella di pagamento n. *****, emessa per il recupero della tassa rifiuti, e a tutte le somme iscritte a titolo di sanzioni ed interessi nelle altre cartelle impugnate, rimettendo alla valutazione del concessionario per la riscossione “se procedere ad ulteriori attività cautelari sulla base dei crediti tuttora esigibili”.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano le amministrazioni intimate con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui a sua volta replica il ricorrente con controricorso.
Con atto in data 03/03/2020 parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Con memoria del 20/05/2020 l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la rinuncia al ricorso comportava l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale senza incidere su quello incidentale, che andava esaminato nel merito, non condividendo la proposta di inammissibilità del controricorso perchè sottoscritto da un Procuratore dello Stato. Al riguardo sosteneva che la legittimazione dei Procuratori dello Stato ad esercitare il patrocinio innanzi alle magistrature superiori trovava l’autorevole avvallo della Corte costituzionale, che in tal senso si era pronunciata nella sentenza n. 245 del 2017, oltre che del Consiglio di Stato, che in senso analogo si era pronunciata nella sentenza n. 769 del 2013, evidenziando che sulla questione non esisteva un’esplicita pronuncia di questa Corte di legittimità. Chiedeva, pertanto, la rimessione della causa alle Sezioni unite di questa Corte.
Con provvedimento del 26/05/2020 il Primo Presidente ha rigettato l’istanza di rimessione della causa alle Sezioni unite sostenendo che la pronuncia di questa Corte n. 27269 del 2019, citata nella proposta del relatore, “non appare in contrasto con pronunce, anteriori o successive, della Corte di cassazione” e che “la questione sollevata non presenta neppure gli estremi della questione di massima di particolare importanza, giacchè si tratta di un dubbio interpretativo con non frequenti ricadute applicative”.
Ha depositato memoria anche il ricorrente prendendo posizione in ordine al contenuto della memoria dell’Avvocatura dello Stato, al riguardo ribadendo che nella specie la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione dell’intero giudizio, mentre, con riferimento alla questione dell’ammissibilità o meno del controricorso erariale per essere stato sottoscritto da un Procuratore dello Stato, ha evidenziato che nella giurisprudenza di questa Corte vi erano pronunce (quali, Cass. pen., sentenza n. 36641 del 2008, che richiamava la sentenza 1.12.1988, Volpe, e la sentenza 9.2.1988, Guerra; Cass., Sez. trib., sentenze n. 20956 e n. 20957 del 2015; n. 14512, n. 14513 e n. 14016 del 2016), di cui una (ordinanza n. 28736 del 2018) successiva alla sopra citata sentenza della Corte costituzionale, che seguivano l’orientamento di quella (Cass. n. 27269 del 2019) citata nella proposta.
Orbene, alla stregua di quanto fin qui detto, ritiene il Collegio che su tale ultima questione non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria.
PQM
dispone la rimessione della causa alla Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020