Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15906 del 24/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31019-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIALBA CUCCHIELLA;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPEITA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Sulmona, ha rigettato il ricorso di A.S., dipendente di Trenitalia S.p.a., inquadrato nel livello D con mansioni di Capo tecnico di magazzino, rivolto a sentir accertare il proprio diritto all’inquadramento contrattuale nel livello B, per lo svolgimento di compiti di Responsabile dell’area logistica a far data dal gennaio 2006;

la Corte territoriale ha, inoltre, accolto il ricorso incidentale di Trenitalia S.p.a. avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite da parte del primo giudice motivata dalla qualità e dalla diversa condizione economica delle parti, riscontrando l’assenza delle gravi ragioni previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2;

la cassazione della sentenza è domandata da A.S. sulla base di due motivi, cui ha resistito Trenitalia S.p.a. con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

entro il termini di legge è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto da A.S. e dal difensore, con allegata la dichiarazione di accettazione da parte di Trenitalia S.p.a. sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si dà atto di un accordo transattivo intervenuto fra i contendenti;

le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, e, pertanto, deve dichiararsene l’estinzione;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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