Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16266 del 30/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25954-2018 proposto da:

P.A., S.R.A., elettivamente domiciliati presso l’avv. GIUSEPPE ALFONSO il quale li rappresenta e difende, unitamente all’avv. DONATELLA QUINCI, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ARENA NPL ONE s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria di UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO CONTRADA, con procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1184/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 16.2.12, il Tribunale di Palermo, in accoglimento parziale dell’opposizione a decreto inguntivo proposta da P.A. e S.R.A., nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., revocò il decreto ingiuntivo e, dichiarata la nullità parziale delle clausole di capitalizzazione degli interessi del contratto di conto corrente, condannò gli opponenti al pagamento, in favore della banca, della somma di Euro 58.231,66 oltre interessi moratori al tasso dell’8%.

P. e S. proposero appello criticando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato l’illegittimità del tasso d’interesse applicato al conto corrente, anzichè applicare il tasso legale, con condanna della banca al pagamento di quanto eventualmente dovuto.

Con sentenza emessa l’1.6.18, la Corte territoriale respinse l’appello.

P. e S. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, Arena NPL One s.r.l., e per essa, quale mandataria, doBank s.p.a. (già Unicredit Credit Managment Bank).

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO

CHE:

I ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con atto del 27.2.2020 – con previsione di compensazione delle spese – che è stato accettato dalla controparte con dichiarazione in calce all’atto stesso.

Il processo va pertanto dichiarato estinto, senza provvedere sulle spese stante l’intervenuta accettazione della rinuncia (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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