LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30725-2018 proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO ACHILLE FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 458/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
Che:
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto la domanda con cui A.S. ha chiesto la dichiarazione di efficacia nel territorio italiano della sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Reggio Calabria emessa il 25/9/2015, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 9/1/2017, sentenza che aveva dichiarato nullo il matrimonio celebrato con rito concordatario in Altomonte il 22/7/2006 tra la stessa A. e L.M..
L. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria; A. è rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 2008, n. 218, art. 64, punto g) e dell’art. 29 Cost.: sostiene che la dichiarazione di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico trova un limite nell’ordine pubblico, di guisa che la declaratoria di efficacia di tale sentenza non può essere pronunciata ove la coppia coniugale abbia avuto una stabile convivenza di durata non inferiore ai tre anni e sia stata riconoscibile dall’esterno con comportamenti inequivoci.
La decisione impugnata è criticata, anche in memoria, laddove ha ritenuto tardiva l’eccezione proposta dal ricorrente in tema di violazione dell’ordine pubblico per convivenza ultra triennale; il ricorrente sostiene che l’eccezione doveva essere rilevata d’ufficio, disponendo la Corte territoriale degli elementi rilevanti. Viene invocata altresì una remissione in termini, sostenendo che si tratti di un caso rientrante nell’ambito di applicazione dei principi in tema di overruling.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, stante la tardiva proposizione dell’eccezione concernente la violazione dell’ordine pubblico da parte dell’attuale ricorrente, alla luce del condiviso principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite secondo il quale “La convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, nè opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.” (Cass. SU nn. 16379 e 16740 del 17/07/2014; conf. Cass. n. 7925 del 20/4/2020; Cass. n. 7923 del 20/4/2020; Cass. n. 24729 del 08/10/2018; Cass. n. 26188 del 19/12/2016; Cass. n. 18695 del 22/09/2015).
Non può trovare, inoltre, applicazione la remissione in termini ex Cass. n. 25676 del 21/12/2015, essendo stato introdotto il giudizio per la declaratoria di efficacia della sentenza ecclesiastica con atto di citazione notificato da A.S. l’11/4/2017 (cfr. ricorso fol. 2) e cioè in epoca successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014, che ha mutato la pregressa giurisprudenza in tema di rilevabilità della violazione dell’ordine pubblico.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020