Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16576 del 03/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18077-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3385/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso, per assenza della relata di notifica della sentenza impugnata.

RITENUTO

che:

osserva preliminarmente il collegio che la relata di notifica della sentenza impugnata è contenuta nel fascicolo del controricorrente, e, conseguentemente non sussiste la causa di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, hanno affermato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, qualora il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. 2, 27/11/2019, n. 30984);

la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale formulazione di una nuova proposta.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo per una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta, Seconda Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

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