Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.16956 del 12/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7887/2019 proposto da:

E.V.C., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’avvocato Anna Rosa Oddone, (avvannarisaoddone01.pecordine avvocatitorino.it), che lo rappresenta e difende giusta delega speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****,

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- E.V.C., proveniente dalla ***** (*****), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 17 gennaio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto non credibile il racconto svolto dal richiedente, perchè inverosimile e inspiegabile. Ha escluso, sulla base del raffronto di fonti COI 2017 Amnesty International 2018, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. e anche dell’art. 2697 c.c.; col secondo motivo, lamenta omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere omesso il Tribunale di “valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, già considerata in casi del tutto simili dallo stesso Tribunale di Torino”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento, che ha valutato la situazione del Paese di origine del richiedente sulla base di fonti e informazioni specifiche e aggiornate. Quanto al secondo motivo, il vizio di omesso esame può venire a riguardare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, solo dei fatti storici, come assunti nella loro specifica materialità: tali dunque non possono essere considerate, evidentemente, le valutazioni e tanto meno ove genericamente concernenti la “situazione” in essere di una persona.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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