LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4312-2016 proposto da:
T.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Mantovani, e dall’Avvocato Marina Prati, con studio in Trento via Giovanelli, 2;
– ricorrente –
contro
T.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana 48, presso lo studio dell’avvocato Stefano Aleandri, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Luigi De Finis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/2015 della Corte d’appello di Trento, depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
RILEVATO
che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da T.G. nei confronti del fratello E. avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva respinto il suo gravame;
– il contenzioso fra i fratelli T. era insorto dopo che nel 2006 E. aveva citato in giudizio G. per conseguire l’integrazione delle statuizioni della precedente sentenza n. 81/99 con la quale il Tribunale di Trento aveva disposto lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l’immobile sito in ***** con estrazione a sorte dei lotti risultanti, dando atto dell’esito della stessa e cioè dell’assegnazione del lotto ***** ad E. e della ***** a G.; E. chiedeva inoltre venisse predisposto il piano di frazionamento delle neoformate particelle e che venisse dato corso alla separazione delle utenze rimaste comuni quanto alla cisterna per il gasolio, ordinando a G. di prestarsi alla sostituzione dell’attuale cisterna con due serbatoi di minore capienza, distinti per ciascuna porzione di casa, autorizzandolo a provvedervi in caso di difetto da parte del convenuto;
– costituendosi in giudizio G. eccepiva il difetto di interesse dell’attore rispetto ad alcune domande proposte con particolare riguardo – per quanto ancora di interesse – alla richiesta di separazione dell’utenza relativa alla cisterna del gasolio con sostituzione della stessa con due cisterne da posare nel medesimo andito; il convenuto eccepiva anche l’infondatezza delle domande attoree e chiedeva in via subordinata, che la nuova caldaia fosse comunque collocata a sue spese nell’andito cortile facente parte della *****, assegnata all’attore;
– il convenuto formulava in via riconvenzionale alcune domande chiedendo la condanna dell’attore a contribuire alle spese riguardanti interventi su parti comuni;
– il convenuto chiedeva ancora, l’accertamento dell’intervenuta estinzione di alcune servitù di passo nonchè l’accertamento della proprietà comune di una fonte di acqua surgiva sgorgante nel sottosuolo dell’immobile oggetto di divisione e raccolte in due vasche collocate nella porzione denominate *****;
-all’esito di consulenze tecniche le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione parziale mentre le questioni non ricomprese nella conciliazione venivano decise con sentenza n. 876/2014 del Tribunale di Trento;
– avverso detta pronuncia il convenuto ha proposto gravame impugnando specificamente la statuizione con cui era stata accolta la domanda dell’attore in ordine alla sostituzione dell’attuale cisterna con due di minore capienza da collocare sulla ***** a lui assegnata, così come quella di rigetto della sua domanda di accertamento dell’intervenuta estinzione della servitù di passaggio e di quella di riconoscimento della proprietà comune sull’acqua surgiva;
– la Corte d’appello di Trento, come sopra anticipato, ha rigettato tutti i motivi di impugnazione;
-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da T.G. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il fratello E.;
– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 840,1117,2909 c.c. e art. 12 preleggi per avere la corte d’appello erroneamente interpretato il giudicato formatosi nel giudizio di divisione concluso con la sentenza n. 81/99 del Tribunale di Trento, affermando che sulla scorta di esso non risultava provata nè l’invocata comproprietà nè l’esistenza di acqua surgiva sotto il pavimento della cantina di T.E.;
– il motivo è fondato;
– appare infatti non corretta la conclusione della corte territoriale laddove ha valorizzato la circostanza che le due vasche esistenti sotto il pavimento della cantina di T.E. con relativi tombini di ispezione, in cui viene raccolta l’acqua che ivi effettivamente fluisce, facevano parte del lotto assegnato ad E. in proprietà esclusiva;
-nell’interpretazione del giudicato, costituente lex specialis destinata a regolare la fattispecie creata a seguito dello scioglimento della comunione, occorre fare applicazione dell’art. 1117 c.c. per stabilire se le parti dell’edificio non rientranti nelle porzioni esclusive sono o meno oggetto di proprietà comune dei proprietari dei distinti lotti;
– ciò posto, il titolo costitutivo delle due particelle immobiliari, ***** e *****, rappresentato dalla sentenza n. 81/99 passata in giudicato che ha disposto l’estrazione a sorte dei lotti individuati dal ctu nella “Proposta A” recepita in sentenza, è la fonte da utilizzare per l’applicazione del principio enunciatio dal richiamato art. 1117 c.c.;
– in tale prospettiva deve osservarsi che il suolo su cui sorge l’edificio, comprensivo ai sensi dell’art. 840 c.c.. del sottosuolo, non risulta essere stato oggetto di assegnazione esclusiva unitamente ai beni specificamente indicati nel sopramenzionato “Prospetto A” integrativo della sentenza n. 81/99;
– fra gli stessi beni accorpati nelle distinte particelle ***** e ***** non sono neppure indicate le due vasche di raccolta dell’acqua collocate sotto il pavimento della cantina assegnata ad T.E. e, pertanto, non può ritenersi corretta l’affermata inesistenza della comproprietà dell’acqua e delle vasche di raccolta di essa, posto che il titolo non configura una proprietà esclusiva di esse;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1074 e 2909 c.c. e art. 12 preleggi per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’estinzione della servitù di passaggio costituita con la sentenza n. 81/99 a carico della ***** ed a favore della ***** e prevista per agevolare il deposito di legna e il trasporto della stessa nel sottotetto con carrucola;
– il ricorrente sostiene di avere chiesto l’accertamento dell’estinzione della servitù di passo per essere venuta meno l’utilitas in vista della quale essa era stata istituita, dal momento che il sottotetto, ove avrebbe dovuto essere trasportata e depositata la legna, faceva parte della stessa porzione della casa alla quale appartiene l’andito gravato dalla servitù;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1063 c.c., 1064 c.c., comma 1, artt. 1065 e 2909 c.c. e art. 12 preleggi per avere la corte territoriale attraverso un’errata interpretazione del giudicato contenuto nella sentenza n. 81/99, erroneamente escluso l’intervenuta estinzione della servitù di passo argomentando che essa non era finalizzata al solo deposito della legna nel sottotetto della ***** ma anche a consentire l’accesso dall’esterno all’appartamento del primo piano sottoterra assegnato alla *****., così giustificando la necessità di tenere aperti i cancelletti nel terrazzo per esercitare il diritto di accesso;
– il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono alle questioni connesse riguardanti il diritto di passo riconosciuto in sede di scioglimento della comunione;
– i motivi sono infondati;
– la conclusione sul punto della corte territoriale appare correttamente formulata sulla scorta di molteplici considerazioni, in punto di diritto ed in fatto (cfr. pagg. 17-20 della sentenza);
– in particolare, ed in via assorbente, si rileva come, a prescindere dalla qualificazione della servitù costituita in sede di scioglimento giudiziale della comunione, la corte trentina abbia ritenuto comunque non provata la circostanza del venir meno dell’utilitas in capo ad T.E. e tale conclusione, motivata dal giudice del merito in forza delle caratteristiche strutturali dell’immobile e della collocazione della parte interessata dal diritto di passo, non appare suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità;
– con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli art. 99,112 e 113 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., comma 1, per avere la corte territoriale accolto la domanda di E. accertando il suo diritto ad eseguire le opera necessarie per l’installazione di due caldaie interrate nel sedime della *****, trascurando di considerare che, come eccepito dal ricorrente, l’interramento delle due cisterne nel sito indicato sarebbe contrario alle norme si legge sulla sicurezza;
– la statuizione della corte territoriale, secondo la quale l’eccezione dell’appellante era rimasta priva di riscontro normativa, era ad avviso di parte ricorrente contraria al principio secondo cui jura novit curia con conseguente nullità della sentenza e del procedimento;
-la censura è infondata perchè il giudicato è lex specialis, formatasi a seguito di mancata impugnazione sulle questioni decise e con l’effetto sostanziale di accertamento anche sulla possibilità di installare due serbatoi in luogo di quello comune preesistente alla divisione;
– in definitiva il ricorso deve esser accolto in relazione al primo motivo, mentre vanno respinti gli altri, e va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Trento, altra sezione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 6 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020
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