LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 506 – 2019 R.G. proposto da:
DIDDI s.r.l. – p. i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 76, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Agosta che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Claudio Pini la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
G.M. – c.f. ***** – G.M.C. – c.f.
*****
– intimate –
avverso la sentenza n. 507/2018 del Tribunale di Pistoia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con decreto del 29.9.2011 il Giudice di Pace di Pistoia ingiungeva a Go.Lo. di pagare alla ricorrente, “Diddi” s.r.l., la somma Euro 1.463,37, oltre interessi e spese di procedura.
2. Con citazione notificata il 15.11.2011 Go.Lo. proponeva opposizione. Deduceva che l’importo di cui alla fattura n. 543/2011 non era dovuto; che l’importo di cui alla fattura n. 542/2011 non era congruo rispetto al preventivo. Chiedeva revocarsi l’opposta ingiunzione ed, in subordine, quantificarsi le somme da ella dovute per le prestazioni eseguite dall’opposta.
3. Resisteva la “Diddi” s.r.l.
4. A seguito del decesso di Go.Lo., si costituivano le figlie, G.M. e G.M.C..
5. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 271/2016 il giudice di pace accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione, condannava G.M. e G.M.C. a pagare all’opposta la somma di Euro 275,00, compensava le spese di lite fino a concorrenza di 1/2 e condannava la s.r.l. opposta a pagare la residua metà.
6. Proponeva appello la “Diddi” s.r.l.
Resistevano G.M. e G.M.C..
7. Con sentenza n. 507/2018 il Tribunale di Pistoia rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava – tra l’altro – il tribunale che il giudice di pace aveva applicato correttamente il criterio della parziale soccombenza, siccome parte opponente era stata condannata a pagare un importo ben inferiore a quello di cui all’ingiunzione.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Diddi” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
G.M. e G.M.C. non hanno svolto difese.
9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
10. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, soccombente, benchè parzialmente, è stata parte opponente, poi appellata, chè è stata condannata al pagamento di un importo seppur inferiore a quello domandato; che dunque più correttamente a carico di parte opponente dovevasi porre la metà delle spese di prime cure.
11. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
12. Senza dubbio la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità – causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo – con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato.
13. Ebbene è vero che tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 10.9.1986, n. 5539; altresì, Cass. 16.6.2011, 13229, secondo cui in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; Cass. 22.10.1981, n. 1557).
14. E però nel caso di specie è innegabile che è stata parte opponente (poi appellata) che ha lasciato insoddisfatta la pretesa, ancorchè riconosciuta solo in parte, della società opposta (poi appellante). E’ stata quindi parte opponente che ha tenuto un comportamento che, seppur pro parte, si è rivelato ingiustificato ed alla quale va perciò ascritta la responsabilità del processo.
15. In tal guisa soccorre l’insegnamento di questa Corte che spiega che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente (cfr. Cass. 12.5.2015, n. 9587; Cass. (ord.) 21.7.2017, n. 18125).
16. Di conseguenza per nulla si giustificano e la condanna dell’opposta “Diddi” – qui ricorrente – al pagamento del 50% delle spese di primo grado e il rigetto del motivo d’appello a tal specifico riguardo esperito.
17. In accoglimento e nei limiti dello spiegato motivo di ricorso la sentenza n. 507/2018 del Tribunale di Pistoia va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e nei limiti dello spiegato motivo la sentenza n. 507/2018 del Tribunale di Pistoia e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020