LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 4023-2020 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA RUO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO PUZZO;
– ricorrente –
contro
– intimati –
contro
CASMENE LAURO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE MAJORCA;
– resistente –
contro
V.E.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 33451/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
Nel procedimento RG 12406 del 2018 risulta depositata un’ordinanza recante firma del Presidente;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RILEVATO
che:
il Collegio ritiene non possa procedersi alla proposta di correzione di errore materiale;
esula, infatti, dal perimetro della correzione di errore materiale la possibilità di emendare in via integralmente sostitutiva l’intero contenuto del provvedimento pubblicato e, per quel che appare, sottoscritto dal Presidente;
deve, pertanto, disporsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dispone non procedersi alla proposta correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020