Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18060 del 31/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 4023-2020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA RUO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO PUZZO;

– ricorrente –

contro

– intimati –

contro

CASMENE LAURO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE MAJORCA;

– resistente –

contro

V.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 33451/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

Nel procedimento RG 12406 del 2018 risulta depositata un’ordinanza recante firma del Presidente;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RILEVATO

che:

il Collegio ritiene non possa procedersi alla proposta di correzione di errore materiale;

esula, infatti, dal perimetro della correzione di errore materiale la possibilità di emendare in via integralmente sostitutiva l’intero contenuto del provvedimento pubblicato e, per quel che appare, sottoscritto dal Presidente;

deve, pertanto, disporsi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone non procedersi alla proposta correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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