LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS Chiara Besso – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9701-2018 proposto da:
C.A., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONCAVALLO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIOVANNI MARIA LADISI, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARCHIONNI, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA MIGNANTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione del 2007, il Fallimento ***** s.r.l. conveniva in giudizio C.A. e F.M., chiedendo di accertare la nullità del contratto di compravendita di un immobile concluso nel 2000 tra la società ***** e i convenuti, in quanto stipulato dall’amministratore unico della società A.G., che era stato dichiarato fallito nel 1983.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 611/2011, dichiarava l’invalidità del contratto e condannava i convenuti al rilascio dell’immobile.
2. Avverso la sentenza proponevano appello C.A. e F.M..
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 265/2018, rigettava il gravame.
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione C.A. e F.M..
Resiste con controricorso il Fallimento ***** s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in due motivi:
1. Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 1337,1338,1393,1398,2382,2384 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 5)”: i ricorrenti, a differenza di quanto ha ritenuto la Corte d’appello, non erano tenuti a verificare la legittimità del potere rappresentativo di G.A. e va riconosciuto il loro incolpevole affidamento circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale.
2. Il secondo motivo lamenta “ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 1337,1338,1393,1398,2383 e 2384 c.c.)”: la Corte d’appello non ha poi considerato che, dal combinato disposto delle norme richiamate, risulta che il fallimento in proprio non determina l’incapacità alla carica sociale dell’amministratore unico della società a responsabilità limitata.
II. Il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020
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